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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Titolo III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Capo I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 10
Principi generali per la ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) sussidiarietà, ai fini del conferimento della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica, territoriale ed organizzativa;
b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacità dell'amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti.
Art. 11
Funzioni dei Comuni
1. E' attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
2. I Comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio definiti ai sensi della presente legge.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai Comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali, definiti con le procedure dell'art. 23.
Art. 12
Funzioni delle Province
1. Le Province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni amministrative di area vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai Comuni singoli o associati, nonchè quelle individuate nella parte terza della presente legge.
Art. 13
Funzioni della Città metropolitana di Bologna
1. Saranno attribuite alla Città metropolitana di Bologna, dal momento della sua istituzione, tutte le funzioni coerenti con i principi stabiliti dalla presente legge e dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, di delimitazione della corrispondente area metropolitana.
Art. 14
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Svolge altresì le funzioni di coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema delle autonomie, attraverso le procedure di concertazione previste dalla presente legge.
3. Svolge inoltre, in coerenza con tale ruolo, le funzioni di programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle autonomie locali, nonchè le funzioni di alta amministrazione.
4. La Regione, al fine di garantire l'efficace coordinamento delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale, promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico ed informativo regionale che assicuri la connessione telematica fra la Regione e gli Enti locali stessi.
5. Compete alla Regione l'adozione delle misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con le modalità definite dall'art. 15, nonchè l'adozione, in via sostitutiva, degli atti omessi nell'esercizio di funzioni conferite nei casi previsti dall'art. 16.
Art. 15
Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite
1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati.
Art. 16
Potere sostitutivo
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e dal comma 45 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.
Capo II
Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Art. 17
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente assegnate dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno, collaborano con i Comuni, le Province e la Regione a svolgere le funzioni di competenza di questi ultimi, al fine dell'integrazione delle politiche economiche con quelle territoriali.
2. Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da attribuire specificamente agli enti funzionali e segnatamente alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, regolandone altresì i rapporti con la Regione e con gli altri Enti territoriali.
Art. 18
Controllo sugli organi
1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno, fatte salve le limitazioni di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 19
Consultazione
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unione regionale delle Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di collaborazione.
2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, l'Unioncamere presenta ogni anno una relazione sulla attività delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti.
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unioncamere trasmettono alla Regione:
a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
b) il conto consuntivo e i relativi allegati;
c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.
Capo III
Forme associative e strumenti di integrazione dei Comuni
Art. 20
Unioni di Comuni
1. La Regione promuove, ai sensi della L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno e della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le Unioni tra i Comuni.
2. La decisione in ordine alla fusione è rimessa in ogni caso alla volontaria iniziativa dei Comuni in qualunque fase e stadio della esperienza dell'Unione. La legge regionale in ordine alla fusione è comunque preceduta da referendum tra le popolazioni interessate.
Art. 21
Associazioni intercomunali
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi previsti per le Unioni di Comuni dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 e dai successivi provvedimenti attuativi sono estesi alle Associazioni intercomunali conformemente a quanto previsto nel presente articolo e nell'art. 24.
2. Le Associazioni intercomunali ai fini della presente legge sono costituite da Comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra loro confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme in vigore per gli altri Enti locali territoriali. Nessun Comune può appartenere allo stesso tempo ad una Unione e ad una Associazione intercomunale.
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
4. Il regolamento della Associazione intercomunale deve:
a) individuare gli organi di governo dell'Associazione, disciplinando le modalità per la loro elezione e prevedendo comunque che il Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai componenti degli organi dei Comuni associati;
b) disciplinare le modalità per il conferimento delle funzioni e per il trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli Comuni alla Associazione, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori;
c) dettare le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Associazione, prevedendo la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti;
d) regolare le forme di utilizzazione del personale.
5. La Regione può prevedere che l'accesso ai contributi sia subordinato al raggiungimento di un grado minimo di integrazione rilevato sulla base dell'entità percentuale del personale e delle risorse messe a disposizione dell'Associazione dai singoli Comuni.
Art. 22
Comunità montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997
1. Le funzioni delle Comunità montane sono determinate dalla L.R. 19 luglio 1997, n. 22, recante " Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna ".
2. Alla L.R. n. 22 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
Composizione della Giunta
1. Il Presidente della Comunità montana è eletto tra i Sindaci dei Comuni ricompresi nel suo ambito.
2. Lo Statuto determina la composizione della Giunta della Comunità montana.
b)
il comma 2 dellart. 14 della L.R. n. 22 del 1997 è sostituito dal seguente:
" 2. La Giunta della Comunità montana è eletta dal Consiglio, con le modalità previste dallo statuto, tra i Sindaci, i componenti delle Giunte e dei Consigli comunali. "
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunità montane che devono rinnovare i propri organi entro il 30 giugno del 1999 adeguano il proprio Statuto alle disposizioni del comma 2 in tempo utile per lavvio delle procedure di rinnovo degli organi. In caso di mancato adeguamento, le norme statutarie in contrasto sono da considerarsi prive di ogni effetto e per il rinnovo degli organi si applicano le disposizioni dellart. 12 della L.R. n. 22 del 1997, come modificato dal comma 2.
4. Le restanti Comunità montane adeguano il proprio Statuto entro 12 mesi dallentrata in vigore della presente legge. La Giunta e il Presidente in carica, se eletti sulla base delle disposizioni previgenti in contrasto, decadono e contestualmente il Presidente della Regione diffida i Consigli a procedere alla elezione del Presidente e della Giunta della Comunità montana. I Consigli che, in seguito alla diffida, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta regionale. Per la procedura di scioglimento si applicano altres젬e disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dellart. 15 della L.R. n. 22 del 1997.
5. E delegata alla Provincia competente per territorio la regolazione dei profili successori derivanti dalla trasformazione della Comunità montana in Unione e di quelli connessi alleventuale successivo scioglimento dellUnione.
Art. 23
Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, i Comuni, e in ogni caso quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa adottare tra quelle previste dal capo VIII della L. 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle Comunità montane le suddette funzioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti territoriali entro i quali devono essere costituite le forme associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia competente per territorio, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Le Province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti territoriali cos젤eterminati. In caso di inerzia delle Province si applicano le disposizioni di cui all'art. 16.
Art. 24
Programma di riordino territoriale
1. Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 6 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 effettua periodicamente la ricognizione dei livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n 112 del 1998 Sito esterno. Il suddetto programma indica altres젬e forme associative costituite in attuazione dell'art. 21.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996, il programma determina i criteri per la concessione dei contributi a sostegno delle Unioni e delle Associazioni intercomunali, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) i contributi riconosciuti alle Unioni di Comuni in relazione al numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei Comuni aderenti, ed alle funzioni e ai servizi trasferiti, sono proporzionalmente superiori rispetto a quelli previsti per le Associazioni intercomunali;
b) i contributi riconosciuti alle Unioni di Comuni o alle Associazioni intercomunali sono determinati in rapporto più che proporzionale rispetto al numero dei Comuni che le compongono;
c) costituisce criterio prioritario ai fini della determinazione dei contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali il grado di integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti;
d) nella definizione dei criteri per la determinazione dei contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali viene assicurato che la quantità e l'importanza delle funzioni e dei servizi trasferiti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali assuma valore prioritario rispetto al numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei Comuni aderenti.
3. Sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, alle Unioni di Comuni, alle Associazioni intercomunali e alle Comunità montane sono inoltre concessi contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire e rafforzare l'esercizio associato delle funzioni.
4. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali è costituito un Comitato regionale per le Unioni comunali composto dai Sindaci che esercitano le funzioni di Presidenti delle Unioni di Comuni e delle Associazioni intercomunali. Il Comitato svolge funzioni di supporto alla Giunta regionale nelle politiche di sostegno alle forme associative tra Comuni. In particolare esso cura l'attività relativa all'istituzione di un osservatorio sui piccoli Comuni e sulle forme associative. Ai componenti del Comitato viene corrisposta una indennità pari al 25% dell'indennità di carica lorda dei consiglieri regionali.

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