LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999
Titolo VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo I
Pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 93
Principi per la riforma della legislazione urbanistica
1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 , provvede alla riforma della legislazione nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica con una legge organica in materia.
2. La legge regionale dovrà perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la qualità ambientale, urbana e insediativa, quale principale riferimento per il governo del territorio;
b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale, provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al livello di governo più adeguato a svolgere le funzioni, in relazione alla scala e alla natura dei problemi, e più prossimo al controllo diretto dei cittadini;
c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che nella pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e coerente di tutte le scelte di valenza territoriale, proprie di ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto;
d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo di carta unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori possano trovare chiara e certa rappresentazione delle possibilità e delle regole per la realizzazione degli interventi.
Art. 94
Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1978
1. La tutela del valore paesaggistico del territorio regionale è garantita dalla pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso il piano territoriale regionale (PTR), come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato ai sensi dell'art. 1 bis della L.8 agosto 1985, n. 431 , nonchè attraverso i piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e i piani regolatori generali (PRG), che ne costituiscono attuazione.
2. I Comuni provvedono alla gestione dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, rilasciando le relative autorizzazioni a norma del comma 3.
3. Negli ambiti territoriali individuati dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985 gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono il parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497 . Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici di cui alla legge n. 1497 del 1939 ed alla L.R. n. 26 del 1978 un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione del vincolo di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.
4.
Il terzo comma dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, recante " Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale ", è sostituito dal seguente:
Capo II
Edilizia residenziale pubblica
Art. 95
Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica
1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del D .Lgs. n. 112 del 1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia, secondo i seguenti principi generali:
a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del capo III del titolo III della presente legge e, comunque, individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio dell'economicità e il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nella gestione;
b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la redditività del patrimonio esistente;
c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;
d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicità, ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità nonchè da eventuali fondi nazionali e comunitari;
e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità delle procedure attuate dai Comuni.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di programmazione degli interventi per le politiche abitative, in conformità ai seguenti principi:
a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la costituzione di società miste;
b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e Comuni, nonchè tra questi e le parti sociali interessate, nella predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel rispetto del principio di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attività amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);
c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione, d'intesa con gli Enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi, promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie;
d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate, sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;
e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla individuazione degli operatori privati che partecipano alla realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla concessione di contributi agli operatori, nonchè all'accertamento dei requisiti.
Art. 96
Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560 , sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di vendita.
2. I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge e gli enti proprietari nei trenta giorni successivi mettono gli alloggi non occupati a disposizione dei Comuni per la riassegnazione.
3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei piani di vendita, qualora alla medesima data ricorrano le seguenti condizioni:
a) per gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda di acquisto;
b) per le unità immobiliari ad uso non abitativo occupate, che sia stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata domanda di acquisto, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 , ovvero che siano in corso di espletamento le procedure di vendita all'asta di cui al comma 19 della medesima disposizione;
c) per gli alloggi e le unità immobiliari ad uso non abitativo liberi, che sia stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica, assumendosi come base il valore di mercato determinato dall'ente proprietario.
Art. 97
Determinazione delle economie per interventi di edilizia agevolata
1. Al fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti dalle leggi di cui all'art. 61 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , da utilizzare nell'ambito dei programmi regionali di edilizia pubblica, la Giunta regionale, qualora riscontri, nell'ambito della ordinaria gestione dei contributi pubblici di edilizia agevolata di cui alle richiamate leggi, la non coincidenza tra tassi d'interesse dovuti e quelli effettivamente applicati, provvede al rimborso delle somme dovute ed al recupero di quelle risultanti da crediti accertati e non prescritti. Dette disposizioni si applicano ai debiti non interamente estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 98
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dalle norme contenute nel capo III del titolo III del D. Lgs. n. 112 del 1998 .
2. Il presente capo provvede, inoltre, a modificare la legislazione regionale vigente ed a semplificare procedimenti amministrativi nelle materie oggetto di conferimento.
Art. 99
Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA).
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'art. 100;
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.
5. Il programma è attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali protette e alla difesa del suolo.
Art. 100
Quadro degli interventi
1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentita la conferenza Regione- Autonomie locali, approva il quadro triennale degli interventi.
2. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a singoli settori.
3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonchè la rendicontazione finale.
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite dal quadro medesimo.
Art. 101
Valutazione d'impatto ambientale
1. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 112 del 1998 sono esercitate con le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 .
Art. 102
Corpo regionale forestale
1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 delle competenze svolte dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:
a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia ambientale;
b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al controllo ambientale in ambito regionale, secondo il criterio che la stessa funzione non sia esercitata da più di un soggetto operante a livello territoriale regionale;
c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale articolato sul territorio a cui attribuire in via prioritaria le funzioni in materia di:
1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e sulle prescrizioni di massima di polizia forestale;
2) vigilanza e sorveglianza sulle aree regionali protette;
3) prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi;
4) supporto agli interventi di protezione civile;
d) alla definizione delle modalità di partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli indirizzi per l'attività del Corpo regionale forestale.
Art. 103
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , la Regione, sentiti gli Enti locali interessati, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.
2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
3. Per ciascuna area è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli interventi atti:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti ed apparati;
b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a risolvere lo stato di crisi.
4. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessino il territorio di più Province, elaborano il piano di risanamento che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto delle proposte di cui al comma 4, per ciascuna area a rischio approva il piano con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni.
6. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.
7. Il programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 99 prevede gli interventi necessari per l'attuazione del piano di risanamento assegnandogli la priorità.
8. Per le aree a rischio già dichiarate alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia ancora stato approvato un piano di risanamento, la Giunta regionale approva il piano con le procedure di cui ai commi 4 e 5. A tal fine la Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4. Entro i successivi centoventi giorni le Province elaborano il piano che viene approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.
9. La Regione utilizza le risorse individuate nel bilancio dello Stato trasferite ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. n. 112 del 1998 per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di risanamento.
10. Le Province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui al comma 1, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.
Sezione II
Parchi e protezione della flora e della fauna
Art. 104
Parchi e riserve naturali
1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli Enti locali ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 112 del 1998 è affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al territorio delle aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della riserva nell'ambito del piano territoriale del parco (PTP) e del regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni stabiliti dall'atto istitutivo.
3. Qualora il PTP sia vigente o in corso di approvazione l'ente di gestione provvede a disciplinare transitoriamente le attività e gli interventi nell'area della riserva nell'ambito del regolamento del parco o attraverso un suo stralcio.
4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve statali è affidata dalla Giunta regionale a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988, il quale predispone il programma di gestione ai sensi dell'art. 25 bis della medesima legge.
5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e vigilare sulla gestione delle riserve naturali di cui al presente articolo, esercitando anche i poteri sostitutivi previsti dalla legislazione regionale.
Art. 105
Protezione della flora e della fauna
1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali provvedono attraverso il PTP e il regolamento all'individuazione degli habitat e delle specie presenti sul territorio di competenza aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/ CEE (Habitat), nonchè alla definizione dello stato di conservazione e delle modalità di gestione idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente di gestione provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104.
2. Competono alle Province le funzioni amministrative relative alla commercializzazione, detenzione e importazione degli animali selvatici, conferite alla Regione ed agli Enti locali, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del D. Lgs. n. 112 del 1998 .
Art. 106
Un albero per ogni neonato
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 , la Regione eroga contributi ai Comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della L. 29 gennaio 1992, n. 113 .
2. A tal fine la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Con apposita direttiva la Giunta regionale individua le tipologie delle essenze arboree da impiantare.
Art. 107
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1977
1.
Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, recante " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco ", è sostituito dal seguente:
" La Giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11
Art. 108
Modifiche alla L.R. n. 30 del 1981
1.
Dopo l'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, recante " Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano ", è aggiunto il seguente articolo:
" Art. 10 bis
Ricerca e sperimentazione forestale
1. La Regione persegue le finalità di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 1 anche attraverso attività dimostrative e pilota, e attività di divulgazione dei risultati conseguiti. La Regione provvede direttamente allo svolgimento di tali funzioni, ovvero concede contributi a soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 e predispone un programma annuale di intervento, nell'ambito delle disponibilità previste dalla legge di bilancio. ".
Art. 109
Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988
1.
Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante " Disciplina dei parchi e delle riserve naturali ", le parole da
" Tali norme " a " presente legge. "
sono sostituite dalle seguenti: " Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco. ".
2.
La lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituita dalla seguente:
" b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate per zone omogenee, secondo le caratteristiche del territorio e con riferimento alla presenza di aree interessate da convenzioni internazionali o da direttive comunitarie. ".
3.
Il comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 1988 è abrogato.
4.
Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
" 1. Il piano territoriale del parco è adottato dalla Provincia su proposta dell'ente di gestione ed è depositato presso le loro sedi, nonchè presso i Comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale. Il piano è approvato dalla Giunta regionale con le procedure di cui ai commi da 3 a 12 dell'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai fini della espressione delle riserve, del parere del Comitato di cui all'art. 33 della presente legge. ".
5.
Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
" 1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco della Provincia nello svolgimento delle fasi di elaborazione, adozione e controdeduzioni del piano territoriale del parco, ovvero qualora non si realizzino le intese di cui al comma 2 dell'art. 9, la Regione assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta. ".
6.
Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
" 1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino alla sua approvazione, le amministrazioni competenti all'approvazione di piani e programmi territoriali e urbanistici, ovvero al rilascio di concessioni, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati, applicano le misure di salvaguardia secondo le modalità indicate dal primo comma dell'art. 55 della L.R. n. 47 del 1978. ".
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 110
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) il coordinamento delle attività di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;
b) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Regione nel rispetto di quelli statali;
c) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione;
d) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e tutela delle acque;
e) la determinazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti;
f) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonchè dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico.
Art. 111
Funzioni delle Province
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque, fatta eccezione di quelle di competenza dei Comuni previste all'art. 112;
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla lett. a);
c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonchè la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali.
2. Alle Province è delegato altresì:
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile;
b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi.
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le Province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 112
Funzioni dei Comuni
1. E' di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle pubbliche fognature, nonchè quella agli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.
Art. 113
Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti della pianificazione in materia di tutela ed uso delle risorse idriche:
a) il piano di bacino di cui all'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183 ;
b) il piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque;
c) il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.
Art. 114
Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonchè degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della L.18 maggio 1989, n. 183 . Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e interregionale;
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della L.5 gennaio 1994, n. 36 ;
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle Province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.
Art. 115
Pianificazione provinciale
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6:
a) determina gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato;
b) individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici.
2. Qualora il PTCP sia adottato prima dell'approvazione del piano di cui all'art. 114, la Provincia provvede al suo adeguamento.
3. In relazione a problemi di particolare importanza per il territorio provinciale le Province possono adottare piani settoriali stralcio nel rispetto ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento.
Art. 116
Acque idonee alla molluschicoltura
1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano le acque costiere e salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530 .
2. La Provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di servizi di tutti i soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 , per l'adozione dei necessari provvedimenti.
3. Le Province, in particolare:
a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura;
c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea ogni due anni.
Art. 117
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano e classificano le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 130 .
2. Le Province, in particolare:
a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate e classificate;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque;
c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo;
d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea.
Art. 118
Acque idonee alla balneazione
1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 sono delegate alle Province che le esercitano sulla base di direttive della Regione.
2. E' facoltà della Provincia richiedere alla Regione le deroghe di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 470 del 1982 .
Art. 119
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995
1.
Ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, recante " Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia- Romagna ", dopo la lett. t), è aggiunta la seguente:
" t bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare. ".
Art. 120
Protezione dell'ambiente costiero
1. Le Province, in collaborazione con i competenti organismi statali, provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle zone costiere nonchè il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone.
2. Il piano di tutela, uso e di risanamento delle acque di cui all'art. 114 prevede gli specifici interventi necessari ad assicurare gli obiettivi di qualità per le acque costiere di cui alla lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
3. Le azioni e gli interventi di cui al presente articolo sono coordinate con quelle relative alla difesa delle coste e degli abitati costieri dal fenomeno dell'erosione e della subsidenza.
Sezione IV
Inquinamento acustico e atmosferico
Art. 121
Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 , la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali è necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;
b) determina, per le zone per le quali è necessario assicurare una speciale protezione, valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;
c) determina valori limite di emissione nonchè particolari condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento della qualità dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni;
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti normative statali.
Art. 122
Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonchè di episodi acuti.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non può essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.
3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Comuni;
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Province.
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6, 15 e 16 del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203 , secondo le modalità e le procedure fissate nel decreto medesimo;
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 203 del 1988 ;
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 1988 per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988 , soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.
Art. 123
Impianti termici
1. E' delegato alle Province il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 84 del D. Lgs. n. 112 del 1998 .
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità e le procedure indicate all'art. 16 della L. 13 luglio 1966, n. 615 .
Art. 124
Inquinamento acustico
1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della L.26 ottobre 1995, n. 447 , sono delegate alle Province.
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 125
Principi generali
1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni contenute dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , sulla base dei seguenti criteri:
a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti ed incentivare le attività di recupero, reimpiego e riciclaggio con priorità per il recupero di materia;
b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli impianti idonei più vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicità;
c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale, l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.
2. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. c) del comma 1 attraverso la definizione di accordi tra le Province. Nel caso gli accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate definiscono le intese preliminari necessarie.
Art. 126
Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:
a) il piano territoriale regionale (PTR) così come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR);
b) i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 2 della L. R. 30 gennaio 1995, n. 6;
c) i piani provinciali per la gestione dei rifiuti (PPGR).
Art. 127
Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee generali d'indirizzo per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica obiettivi e prestazioni ai piani provinciali di settore, con particolare riferimento:
a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;
b) al sostegno alle attività di recupero e riciclaggio;
c) alla definizione degli obiettivi quali-quantitativi della raccolta differenziata;
d) all'efficienza, all'economicità e all'efficacia delle gestioni;
e) alla disponibilità e al razionale utilizzo degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali anche al fine di realizzare un efficace sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi;
f) all'instaurarsi di opportune integrazioni tra i sistemi di ambiti ottimali diversi, in particolar modo riferite alle attività di recupero al fine di garantire l'ottimizzazione sia dal punto di vista economico che prestazionale degli impianti.
2. Il PTR, come integrato dal piano territoriale paesistico regionale, stabilisce specifici criteri e vincoli per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Art. 128
Pianificazione provinciale
1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR).
2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il PTCP individua altresì le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.
3. Il PPGR, in particolare:
a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h bis) del comma 3 dell'art. 22 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;
b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;
c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 22 del 1997 ;
d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 22 del 1997 .
4. Il PPGR è adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed è approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
Art. 129
Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994
1.
La rubrica dell'art. 10 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, recante " Disciplina dello smaltimento dei rifiuti ", è così sostituita:
Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti ".
2.
Ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L. R. n. 27 del 1994, le parole
" Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei Piani infraregionali "
sono sostituite con le parole " Piano provinciale gestione rifiuti ".
3.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il comma 3 dell'art. 10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. n. 27 del 1994.
Art. 130
Direttive regionali
1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare:
a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti;
b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;
c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree inquinate.
2. Le Province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma 1. In caso di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.
Art. 131
Competenze delle Province
1. In attuazione dell'art. 14 della L.8 giugno 1990, n. 142 alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonchè all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 e dal capo V del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 .
2. Le Province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le modalità e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del D. Lgs. n. 22 del 1997 ed in base alle direttive della Giunta regionale per assicurare l'omogeneità ed il coordinamento dei procedimenti amministrativi sul territorio regionale.
3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese è determinato sulla base di una direttiva della Giunta regionale e viene versato al momento della presentazione della domanda.
Art. 132
Approvazione dei progetti
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 .
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22 del 1997 è convocata dal responsabile del procedimento che individua i rappresentanti degli enti locali interessati. Le conclusioni della conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti.
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui all'art. 11 e seguenti della L.22 ottobre 1971, n. 865 , nonchè le occupazioni temporanee e di urgenza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi del Comune territorialmente competente.
Art. 133
Garanzie finanziarie
1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire alla Provincia stessa.
2. L'importo della garanzia finanziaria è determinato con riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette.
3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano di recupero dell'area.
4. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione della garanzia per la determinazione del relativo importo.
Art. 134
Interventi di bonifica
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6 bis dell'art. 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997 la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto1996, n. 31.
Art. 135
Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 1996
1. E' abrogato l'art. 12 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante " Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ".
Art. 136
elega in materia di eliminazione degli oli usati
1. Il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 5 e l'esercizio delle funzioni previste all'art. 12 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 sono delegati alle Province.
Art. 137
Delega in materia di trasporti transfrontalieri
1. Sono delegate alle Province le funzioni spettanti alla Regione quale autorità competente ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 16 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 .
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la disciplina di cui al regolamento CEE n. 259/93.
Capo IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Art. 138
Programmazione e pianificazione
1. Le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in concorso con gli Enti locali, attraverso il sistema delle Autorità di bacino idrografico, istituite ai sensi della L.18 maggio 1989, n. 183 , che costituiscono sede di cooperazione istituzionale fra Stato, Regioni ed Enti locali.
2. La programmazione e pianificazione di bacino assicurano l'unitario governo idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua naturali e artificiali, compresi quelli gestiti dai Consorzi di bonifica, e delle risorse idriche in termini di tutela della qualità e di razionale utilizzo della quantità.
3. Nelle Autorità di bacino interregionali e regionali le Province interessate partecipano con propri rappresentanti agli organi istituzionali e tecnici nei modi previsti dalle intese e dalle leggi istitutive delle stesse Autorità. La partecipazione delle Province interessate alla definizione delle posizioni e delle volontà che la Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici dell'Autorità di bacino nazionale del Po è assicurata tramite il comitato di coordinamento di cui all'art. 139. Negli organi tecnici delle Autorità di bacino interregionali e regionali è altresì assicurata la presenza dei Consorzi di bonifica.
Art. 139
Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 138 è istituito il Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po, composto da:
a) il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) i Presidenti delle Province territorialmente interessate, ovvero gli assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da essi delegati.
2. Il Comitato di coordinamento supporta la Regione nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite nell'ambito dell'Autorità di bacino del Po, con particolare riguardo alla formulazione di proposte per la redazione dei piani di sottobacino, per la formazione dei programmi nonchè per la elaborazione di studi e progetti.
3. Il Comitato di coordinamento si avvale di un nucleo tecnico-amministrativo, composto da esperti della Regione, delle Province, dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) e dei Consorzi di bonifica interessati e coordinato da un dirigente regionale. Tale nucleo è costituito con atto del dirigente regionale competente in materia.
Art. 140
Principi per l'esercizio delle funzioni
1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i principi di cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo nonchè la riorganizzazione dei competenti servizi.
2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D. Lgs. n. 112 del 1998 aventi rilevanza di bacino idrografico, mediante servizi tecnici di bacino. A tal fine i servizi provinciali difesa del suolo e gli uffici statali soggetti a riordino ai sensi degli articoli 92 e 96 del D. Lgs. n. 112 del 1998 sono riorganizzati in servizi tecnici di bacino.
3. La normativa di riforma in materia di bonifica e di enti di bonifica dovrà essere coerente con quella dettata ai sensi del primo comma.
4. Agli Enti locali sono conferite le funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche aventi carattere puntuale e rilevanza locale.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 112 del 1998 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale nel bacino del Po, la Regione promuove le opportune intese con le altre Regioni interessate al fine di stabilire idonei strumenti tecnici interregionali comuni anche con riferimento al riordino del magistrato del Po, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , e perseguendo l'obiettivo della integrazione con le funzioni di regolazione della navigazione.
Art. 141
Gestione dei beni del demanio idrico
1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i canoni inerenti alle relative concessioni.
2. Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali protette, istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, sono concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.
3. La Regione può altresì concedere in uso aree del demanio idrico a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione può inoltre concederle a privati.
4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonchè gli eventuali obblighi specifici del concessionario.
Art. 142
Delegificazione di procedure concernenti le risorse idriche
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 .
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle già accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la necessità dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare il canone per l'uso esercitato.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso sino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge. E' facoltà della Regione, tenuto conto della rilevanza economica dell'attività idroesigente e della necessità di tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e senza che ciò costituisca diritto al rilascio della concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 34 della L. 5 gennaio 1994, n. 36 .
Art. 143
Dighe
1. In attesa del funzionamento del registro italiano dighe (RID) e fatta salva la possibilità di delega di cui al comma 2 dell'art. 91 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , la Regione svolge le funzioni di controllo e regolamentazione in materia di dighe ai sensi della L. 21 ottobre 1994, n. 584 , attraverso i servizi tecnici di bacino.
Art. 144
Difesa della costa
1. La Regione e gli Enti locali esercitano, ai sensi della lett. h) del comma 1 dell'art. 89 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , le funzioni in materia di difesa della costa, secondo una specifica disciplina da emanarsi a seguito del riordino delle strutture statali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 96 del D. Lgs. n. 112 del 1998 e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative di cui agli articoli 7 e 9 del decreto medesimo.
Art. 145
Individuazione delle zone sismiche
1. La Giunta regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , alla individuazione delle zone sismiche nonchè alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato.
Art. 146
Miniere
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni delegate alla Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , sono sub- delegate alle Province ed ai Comuni.
2. Alle Province compete:
a) il rilascio dei permessi di ricerca;
b) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario attraverso il piano infraregionale delle attività estrattive, fatta salva l'individuazione delle aree di cui alla L. 6 ottobre 1982, n. 752 ;
c) le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere, di cui al comma 2 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998 .
3. Ai Comuni compete il rilascio della concessione di coltivazione.
4. Alla Regione compete la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , nonchè la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari di cui al comma 3 della citata norma.
5. Le tariffe e i canoni di concessione di coltivazione sono introitati dal Comune e sono devoluti nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione.
6. Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, recante " Disciplina delle attività estrattive ", la parola " quindici " è sostituita con la parola " venti ".
7. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Provincia, la quale provvede a trasmetterli alla Regione per gli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998 .
Art. 147
Deleghe di funzioni alle Province
1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti ed attività amministrative:
a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;
b) attività di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;
c) accertamenti, attestazioni ed altri incombenti relativi agli impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario, statale e regionale a norma dei regolamenti CEE n. 355/77, 3164/82, 1932/84, nonchè dell'art. 4 della L.8 novembre 1986, n. 752 .
2. Sono altresì attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la partecipazione alle seguenti commissioni, già esercitati dal Genio Civile o dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali:
a) commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, delle indennità di esproprio e del valore delle costruzioni abusive, di cui all'art. 14 della L.28 gennaio 1977, n. 10 ;
b) commissione tecnica dell'Istituto Autonomo Case Popolari, di cui agli articoli 62 e 63 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ;
c) commissione provinciale per l'indicazione dei valori fondiari medi, di cui all'art. 4 della L. 26 maggio 1965, n. 590 ;
d) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, a norma dell'art. 141 del Regolamento di Pubblica Sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
e) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma dell'art. 89 del Regolamento di P.S. n. 635 del 1940;
f) commissione tecnica permanente per i gas tossici, a norma dell'art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.
Art. 148
Deleghe a Province e Comunità montane
1. Alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante territorio, sono delegate, a completamento delle deleghe di cui all'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30, le funzioni amministrative di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 973 concernente la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno.
2. Alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante territorio, è altresì delegato il rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali.
3. Alle Comunità montane per i territori di rispettiva competenza sono delegate le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, già delegate alle Province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6. Dette funzioni sono esercitate nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.
Art. 149
Deleghe ai Comuni
1. Sono delegati ai Comuni:
a) le funzioni previste dall'art. 11 della L.1 novembre 1965, n. 1179 , in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del rilascio degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;
b) le funzioni previste dall'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457 , ovvero da altre disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, compreso il rilascio degli atti di certificazione relativi ai requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari;
c) i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica di cui alla L.5 novembre 1971, n. 1086 ;
d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a campione, i Comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, già delegate alle Province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, sono delegate ai Comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150. Per i Comuni di minore dimensione demografica, le attività preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad essere esercitate dalle Province.
Art. 150
Vincolo idrogeologico
1. Il piano di bacino provvede al riordino del vincolo idrogeologico, in relazione alla natura fisica e morfologica dei terreni sia individuando le zone da sottoporre a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero le aree in cui i terreni, per effetto di utilizzazioni non idonee, possono, con danno pubblico, perdere stabilità o turbare il regime delle acque, sia verificando la sussistenza delle predette condizioni per le zone assoggettate a tale vincolo in base alla previgente normativa.
2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonchè gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o modifichino il regime delle acque.
3. La domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici sono presentati all'ente delegato che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, anche dettando particolari prescrizioni per la realizzazione dell'intervento.
4. L'ente delegato può chiedere, per una sola volta, chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso il termine di cui al comma 3 rimane sospeso e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è richiesta nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri urbanizzati, di cui al numero 3) del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, per i Comuni il cui piano regolatore generale (PRG) è approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge. A tal fine il PRG deve individuare, previa apposita verifica geologica, per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le modalità di intervento, nonchè le opere necessarie per impedire che i terreni interessati possano perdere la loro stabilità, che venga turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni circostanti.
6. Il Comune può adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al comma 5 attraverso apposita variante, adottata:
a) ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, qualora il PRG sia stato approvato in data successiva a quella di adozione del piano territoriale paesistico regionale;
b) ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978, qualora il PRG sia stato approvato in data antecedente.
7. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta entità, che comportano limitati movimenti di terreno, individuati dalla direttiva di cui al comma 9, sono soggette alla presentazione all'ente delegato competente per territorio di una comunicazione di inizio di attività, corredata di relazione tecnico- illustrativa. La direttiva di cui al comma 9 individua altresì nell'ambito delle opere di modesta entità quelle che possono essere iniziate senza previa comunicazione al Comune.
8. L'ente delegato competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di decadenza, può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione al fine di evitare i danni previsti dall'art. 1 del R.D. n. 3267 del 1923. Qualora l'ente delegato non si esprima nei predetti termini, i lavori potranno essere senz'altro iniziati.
9. La Giunta regionale, con apposita direttiva, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifica le norme tecniche ed i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del vincolo idrogeologico, con particolare riguardo alla individuazione delle categorie di opere di cui ai commi 2 e 7.
Art. 151
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dagli articoli 147, 148 e 149 decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 148 e al comma 2 dell'art. 149, il cui esercizio decorre dall'emanazione della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.
Sezione II
Disciplina dei canoni idrici
Art. 152
Canoni per le utenze di acqua pubblica
1. In attuazione dell'art. 86 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:
a) per uso irrigazione agricola:
1) L. 75.000 per ogni modulo di acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata,
2) L. 680 per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata;
b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, L.3.180.000;
c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, L.23.300.000, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50% se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;
d) per ogni modulo di acqua per uso pescicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, L.530.000;
e) per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, L.21.680;
f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'uso dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, L.1.590.000.
2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai seguenti importi minimi:
a) L.12.000 per uso irrigazione agricola;
b) L.530.000 per uso consumo umano;
c) L.3.180.000 per uso industriale;
d) L. 247.000 per pescicoltura ed altri usi indicati alla lett. d) del comma 1;
e) L.247.000 per uso idroelettrico;
f) L. 247.000 per uso igienico e per gli altri usi indicati alla lett. f) del comma 1.
3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine, terrà conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno 2000.
4. Il titolare della concessione dovrà effettuare il pagamento del canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione. In caso di concessione poliennale, il pagamento dei canoni relativi alle annualità successive alla prima andrà effettuato entro il 1° marzo di ogni anno.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, il titolare di concessione poliennale dovrà effettuare il pagamento del canone relativo all'anno 1999 alla scadenza dell'annualità e in misura corrispondente a quanto dovuto fino al 31 dicembre 1999.
6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione è tenuto ad effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 7 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il cui importo, pari ad 1/40 del canone annuo, non può essere, comunque, di misura inferiore a L.85.000. Tale contributo deve essere versato anche quando trattasi di rinnovo o variante della concessione, con esclusione del solo cambio di titolarità.
Art. 153
Spese di istruttoria
1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica sono determinate in modo forfettario nella misura minima di L.300.000. Se la particolare complessità dell'istruttoria comporti spese superiori l'importo verrà incrementato secondo parametri stabiliti da apposita direttiva, emanata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. L'importo e la relativa motivazione sono indicati nel disciplinare di concessione.
2. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative alle domande di licenze annuali di attingimento sono determinate nella misura forfettaria di L.100.000.
3. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono determinate nella misura forfettaria di L.150.000.
4. Il pagamento delle spese di istruttoria dovrà essere effettuato all'atto della presentazione della domanda ed eventualmente integrato all'atto della firma del disciplinare di concessione.
5. Con cadenza triennale gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno adeguati al tasso di inflazione programmato mediante il provvedimento di aggiornamento dei canoni indicato al comma 3 dell'art. 152.
Art. 154
Depositi cauzionali
1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. n. 1775 del 1933 (R. D. 11 dicembre 1933, n.1775) , nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a L. 100.000.
2. Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla L. 10 giugno 1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della concessione.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775 del 1933.
4. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi degli articoli 13 e 50 del T.U. n. 1775 del 1933, dovrà costituire a favore della Regione un deposito cauzionale, nelle forme indicate al comma 2, di misura pari al 10% dell'importo dei lavori da eseguire. Tale deposito verrà restituito successivamente al rilascio della concessione, dopo che gli uffici tecnici competenti avranno accertato che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.
Art. 155
Vigilanza e sanzioni amministrative
1. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonchè la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonchè le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 2.000.000. Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T. U. n. 1775 del 1933.
3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 156
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per le concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, come individuate dall'art. 6 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le concessioni relative alle grandi derivazioni le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a decorrere dalla data indicata nei decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998 .
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione.
Capo V
Opere pubbliche
Art. 157
Funzioni amministrative
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti disposizioni statali.
2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ricomprende, ove non sia diversamente disposto, anche la realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi.
3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni disciplinate ai capi IV, VI e VII del presente titolo VI, le altre funzioni di cui al comma 2 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 112 del 1998 sono delegate:
a) ai Comuni capoluogo di provincia, nonchè ai Comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;
b) alle Province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei restanti Comuni.
4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono subdelegate ai Comuni e alle Province secondo il criterio di cui al comma 3, qualora non siano diversamente conferite ai sensi della presente legge.
5. Gli Enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro spettanza ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di raccordo e concertazione, ivi compresa la costituzione di uffici comuni e di apposite strutture, anche societarie, deputate alla gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.
Art. 158
Realizzazione di opere pubbliche
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 , come specificato dall'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, purchè sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
2. L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale nonchè gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.
3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle opere.
Art. 159
Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi
1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualità e la trasparenza dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attività di:
a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici e di affidamento di prestazione di servizi realizzati nel territorio regionale, finalizzate anche alla diffusione in via telematica delle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti nonchè alla creazione e gestione di una apposita banca dati cui potranno accedere tutti i soggetti appaltanti aventi sede nella Regione;
b) assistenza a favore degli Enti locali che lo richiedano per l'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, ivi comprese quelle connesse all'espletamento delle procedure di gara.
2. La Regione svolge le attività di cui al comma 1 anche attraverso l'affidamento delle stesse a soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.
3. In conformità ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 ed a quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, al fine di assicurarne l'efficiente ed efficace esercizio.
Art. 160
Abrogazione di norme della L.R. n. 18 del 1975
1. Sono abrogati il terzo comma dell'art. 9 e gli articoli 14 e 15 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, recante " Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonchè di viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione di pubblica utilità ".
Capo VI
Viabilità
Art. 161
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la viabilità non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 112 del 1998 .
Art. 162
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento della rete delle strade ed autostrade regionali. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilità relativamente alla rete regionale, nell'ambito del Piano regionale integrato dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;
b) alla programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete regionale, da effettuarsi sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle priorità definite, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali;
c) alla programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle priorità indicate dalle Province;
d) al coordinamento e alla vigilanza delle funzioni delegate alle Province per quanto riguarda la rete regionale;
e) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni tecniche in materia di progettazione, manutenzione e gestione relativamente alla rete regionale;
f) alla approvazione dei progetti riguardanti gli interventi di nuova realizzazione sulla rete regionale;
g) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonchè per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade costituenti la rete regionale;
h) a redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati ai sensi della L.19 ottobre 1998, n. 366 .
2. La Regione esercita, inoltre, in materia di autostrade costituenti la rete regionale le funzioni relative:
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione di autostrade;
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle autostrade regionali cui provvede mediante concessione;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe e alla stipula delle relative convenzioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete regionale non autostradale, da definire d'intesa con le Province nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali.
Art. 163
Individuazione della rete regionale
1. Per rete regionale si intendono le strade e le autostrade di proprietà regionale.
2. A seguito della individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 98 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , la Giunta regionale individua, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale e d'intesa con le Province nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie Locali, la rete regionale delle strade e delle autostrade.
Art. 164
Conferimenti alle Province
1. Sono delegate alle Province le funzioni relative alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e alla vigilanza della rete delle strade regionali, ad esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante concessione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 162.
2. Le funzioni delegate sono svolte dalle Province in attuazione dei programmi pluriennali e annuali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 162, approvati dalla Regione e nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 162.
3. E' altresì delegata alle Province l'approvazione dei progetti relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete delle strade regionali, comprese nei programmi approvati dalla Regione.
4. Relativamente alla rete delle strade regionali, sono inoltre delegate alle Province tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono introitati dalle Province che li destinano alle attività di cui al comma 1.
5. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale e regionale, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti.
6. Sulla rete trasferita, le Province esercitano le funzioni relative alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza, nonchè alla determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade.
7. Le Province esercitano le funzioni delegate e trasferite in coerenza con quanto disposto dal piano regionale integrato dei trasporti (PRIT).
Art. 165
Accordi interregionali e interprovinciali
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali e autostradali interregionali, la Regione, sentite le Province territorialmente interessate, promuove, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , accordi con le altre Regioni interessate.
2. Al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonchè per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale, la Regione può altresì promuovere accordi con le Regioni interessate, sentite le Province competenti per territorio.
3. Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi con le Province territorialmente interessate; tali accordi individuano le opere da realizzare, le modalità progettuali e i reciproci impegni ed oneri.
Art. 166
Classificazione delle strade
1. La Regione, sentite le Province interessate, esercita le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade ed autostrade regionali.
2. Le funzioni di classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico sono esercitate dalle Province e dai Comuni, nel rispetto della L. R. 19 agosto 1994, n. 35.
Art. 167
Contributi per opere stradali
1. La Regione è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Province contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere concernenti strade di rispettiva proprietà; i contributi possono essere altresì concessi alle Comunità montane e alle forme associative di cui al capo III del titolo III alle quali siano state conferite tali funzioni.
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino al 100% della spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti urbanistici.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi e predispone il programma degli interventi, sulla base delle proposte formulate dalle Province.
4. La concessione dei contributi avviene a seguito della presentazione alla Regione delle deliberazioni di approvazione dei progetti, adottate dagli Enti locali attuatori.
5. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità ivi previste.
Capo VII
Trasporti
Sezione I
Conferimento di funzioni
Art. 168
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i trasporti non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. n. 112 del 1998 e non attribuite alle autorità portuali dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84 , ad eccezione delle funzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30.
Art. 169
Funzioni regionali
1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del D. Lgs. n. 112 del 1998 relative a:
a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;
c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna;
d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del D. Lgs. n. 112 del 1998 ;
e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;
f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle Province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 ;
g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
h) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;
i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.
2. Le funzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono svolte dall'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), istituita con la L.R. 14 gennaio 1989, n. 1.
3. Per le funzioni di cui alle lettere a), c), d) e, limitatamente alle modalità di trasporto per vie d'acqua interne, per le funzioni di cui alle lettere f) e h) del comma 1, l'ARNI svolge attività di istruttoria e di proposta verso la Regione.
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera coordinata con quelle previste dall'art. 140.
Art. 170
Conferimento di funzioni alle Province
1. Sono delegate alle Province competenti per territorio le funzioni relative a:
a) approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della L.28 gennaio 1994, n. 84 ;
b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 169;
c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale.
2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni in materia di:
a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 112 del 1998 ;
b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.
3. Sono delegate alle Province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. n. 112 del 1998 e non espressamente attribuite dalle norme del presente capo.
Art. 171
Conferimento di funzioni ai Comuni
1. Sono trasferite ai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della L. 28 gennaio 1994, n. 84 , tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lett. b) del comma 1 dell'art. 170 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.
Sezione II
Semplificazione in materia di trasporti eccezionali
Art. 172
Delega delle funzioni e autorizzazioni
1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , di seguito denominato Nuovo codice della strada.
2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla Provincia ove è ubicato il cantiere servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima Provincia attraversata dallo stesso.
4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.
Art. 173
Coordinamento delle funzioni
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico- amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.
2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei Comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.
Art. 174
Catasto ed elenco delle strade percorribili
1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.
2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni trasmettono alle Province le informazioni relative alla propria viabilità.
3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal fine le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.
Art. 175
Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada
1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province.
Capo VIII
Protezione civile
Art. 176
Funzioni della Regione
1. In materia di protezione civile la Regione:
a) esercita le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998 ;
b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 112 del 1998 ;
c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche esercitazioni di protezione civile, di interesse regionale, in collaborazione con gli Enti locali, con altre amministrazioni pubbliche e con gli enti privati interessati, nonchè con le associazioni del volontariato di protezione civile;
d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli eventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L.24 febbraio 1992, n. 225 , anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) dichiara, sentite anche le Province interessate, la situazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica.
2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e degli Enti locali al complesso dei principi previsti nel D. Lgs. n. 112 del 1998 , la Regione procede alla revisione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.
Art. 177
Funzioni conferite agli Enti locali
1. Le Province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998 .
2. Alle Province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa fra la Provincia e la Comunità montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell'idoneità dell'ente richiedente allo svolgimento delle funzioni. La verifica è svolta dalla Provincia sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le specifiche funzioni esercitate dalla Comunità montana. Detta funzione è svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e con le competenti autorità dello Stato, in particolare per quanto attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato fino all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi dalla Regione Emilia-Romagna.
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , nonchè adottano tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.
Art. 178
Procedure per l'applicazione della legge n. 185 del 1992
1. I Comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma 1, dell'art. 66 del D. Lgs. n. 112 del 1998 . Tale atto è trasmesso, entro trenta giorni dalla cessazione dell'evento, alla Provincia o alla Comunità montana competenti per territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
2. L'individuazione è trasmessa, inoltre, alla Regione entro il medesimo termine ai fini della dichiarazione d'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui alla L.14 febbraio 1992, n. 185 .