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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Capo I
Pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 93
Principi per la riforma della legislazione urbanistica
1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno, provvede alla riforma della legislazione nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica con una legge organica in materia.
2. La legge regionale dovrà perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la qualità ambientale, urbana e insediativa, quale principale riferimento per il governo del territorio;
b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale, provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al livello di governo più adeguato a svolgere le funzioni, in relazione alla scala e alla natura dei problemi, e più prossimo al controllo diretto dei cittadini;
c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che nella pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e coerente di tutte le scelte di valenza territoriale, proprie di ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto;
d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo di carta unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori possano trovare chiara e certa rappresentazione delle possibilità e delle regole per la realizzazione degli interventi.
Art. 94
Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1978
1. La tutela del valore paesaggistico del territorio regionale è garantita dalla pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso il piano territoriale regionale (PTR), come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato ai sensi dell'art. 1 bis della L.8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno, nonchè attraverso i piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e i piani regolatori generali (PRG), che ne costituiscono attuazione.
2. I Comuni provvedono alla gestione dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, rilasciando le relative autorizzazioni a norma del comma 3.
3. Negli ambiti territoriali individuati dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985 Sito esterno gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono il parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici di cui alla legge n. 1497 del 1939 Sito esterno ed alla L.R. n. 26 del 1978 un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione del vincolo di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.
4.
Il terzo comma dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, recante " Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale ", è sostituito dal seguente:
" I Comuni, nell'esercizio delle funzioni sub- delegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dalle disposizioni indicate dal primo comma. ".

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