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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Capo V
Opere pubbliche
Art. 157
Funzioni amministrative
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti disposizioni statali.
2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ricomprende, ove non sia diversamente disposto, anche la realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi.
3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni disciplinate ai capi IV, VI e VII del presente titolo VI, le altre funzioni di cui al comma 2 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno sono delegate:
a) ai Comuni capoluogo di provincia, nonchè ai Comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;
b) alle Province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei restanti Comuni.
4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno sono subdelegate ai Comuni e alle Province secondo il criterio di cui al comma 3, qualora non siano diversamente conferite ai sensi della presente legge.
5. Gli Enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro spettanza ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di raccordo e concertazione, ivi compresa la costituzione di uffici comuni e di apposite strutture, anche societarie, deputate alla gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.
Art. 158
Realizzazione di opere pubbliche
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, come specificato dall'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, purchè sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
2. L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale nonchè gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.
3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle opere.
Art. 159
Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi
1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualità e la trasparenza dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attività di:
a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici e di affidamento di prestazione di servizi realizzati nel territorio regionale, finalizzate anche alla diffusione in via telematica delle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti nonchè alla creazione e gestione di una apposita banca dati cui potranno accedere tutti i soggetti appaltanti aventi sede nella Regione;
b) assistenza a favore degli Enti locali che lo richiedano per l'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, ivi comprese quelle connesse all'espletamento delle procedure di gara.
2. La Regione svolge le attività di cui al comma 1 anche attraverso l'affidamento delle stesse a soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.
3. In conformità ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno ed a quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, al fine di assicurarne l'efficiente ed efficace esercizio.
Art. 160
Abrogazione di norme della L.R. n. 18 del 1975
1. Sono abrogati il terzo comma dell'art. 9 e gli articoli 14 e 15 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, recante " Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonchè di viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno - Deleghe in materia di espropriazione di pubblica utilità ".

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