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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Capo VI
Viabilità
Art. 161
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la viabilità non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 162
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento della rete delle strade ed autostrade regionali. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilità relativamente alla rete regionale, nell'ambito del Piano regionale integrato dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;
b) alla programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete regionale, da effettuarsi sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle priorità definite, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali;
c) alla programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle priorità indicate dalle Province;
d) al coordinamento e alla vigilanza delle funzioni delegate alle Province per quanto riguarda la rete regionale;
e) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni tecniche in materia di progettazione, manutenzione e gestione relativamente alla rete regionale;
f) alla approvazione dei progetti riguardanti gli interventi di nuova realizzazione sulla rete regionale;
g) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonchè per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade costituenti la rete regionale;
h) a redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati ai sensi della L.19 ottobre 1998, n. 366 Sito esterno.
2. La Regione esercita, inoltre, in materia di autostrade costituenti la rete regionale le funzioni relative:
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione di autostrade;
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle autostrade regionali cui provvede mediante concessione;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe e alla stipula delle relative convenzioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete regionale non autostradale, da definire d'intesa con le Province nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali.
Art. 163
Individuazione della rete regionale
1. Per rete regionale si intendono le strade e le autostrade di proprietà regionale.
2. A seguito della individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 98 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, la Giunta regionale individua, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale e d'intesa con le Province nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie Locali, la rete regionale delle strade e delle autostrade.
Art. 164
Conferimenti alle Province
1. Sono delegate alle Province le funzioni relative alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e alla vigilanza della rete delle strade regionali, ad esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante concessione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 162.
2. Le funzioni delegate sono svolte dalle Province in attuazione dei programmi pluriennali e annuali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 162, approvati dalla Regione e nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 162.
3. E' altresì delegata alle Province l'approvazione dei progetti relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete delle strade regionali, comprese nei programmi approvati dalla Regione.
4. Relativamente alla rete delle strade regionali, sono inoltre delegate alle Province tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono introitati dalle Province che li destinano alle attività di cui al comma 1.
5. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale e regionale, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti.
6. Sulla rete trasferita, le Province esercitano le funzioni relative alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza, nonchè alla determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade.
7. Le Province esercitano le funzioni delegate e trasferite in coerenza con quanto disposto dal piano regionale integrato dei trasporti (PRIT).
Art. 165
Accordi interregionali e interprovinciali
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali e autostradali interregionali, la Regione, sentite le Province territorialmente interessate, promuove, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, accordi con le altre Regioni interessate.
2. Al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonchè per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale, la Regione può altresì promuovere accordi con le Regioni interessate, sentite le Province competenti per territorio.
3. Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi con le Province territorialmente interessate; tali accordi individuano le opere da realizzare, le modalità progettuali e i reciproci impegni ed oneri.
Art. 166
Classificazione delle strade
1. La Regione, sentite le Province interessate, esercita le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade ed autostrade regionali.
2. Le funzioni di classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico sono esercitate dalle Province e dai Comuni, nel rispetto della L. R. 19 agosto 1994, n. 35.
Art. 167
Contributi per opere stradali
1. La Regione è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Province contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere concernenti strade di rispettiva proprietà; i contributi possono essere altresì concessi alle Comunità montane e alle forme associative di cui al capo III del titolo III alle quali siano state conferite tali funzioni.
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino al 100% della spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti urbanistici.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi e predispone il programma degli interventi, sulla base delle proposte formulate dalle Province.
4. La concessione dei contributi avviene a seguito della presentazione alla Regione delle deliberazioni di approvazione dei progetti, adottate dagli Enti locali attuatori.
5. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità ivi previste.

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