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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Capo VIII
Protezione civile
Art. 176
Funzioni della Regione
1. In materia di protezione civile la Regione:
b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche esercitazioni di protezione civile, di interesse regionale, in collaborazione con gli Enti locali, con altre amministrazioni pubbliche e con gli enti privati interessati, nonchè con le associazioni del volontariato di protezione civile;
d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli eventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L.24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) dichiara, sentite anche le Province interessate, la situazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica.
2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e degli Enti locali al complesso dei principi previsti nel D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, la Regione procede alla revisione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.
Art. 177
Funzioni conferite agli Enti locali
1. Le Province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Alle Province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa fra la Provincia e la Comunità montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell'idoneità dell'ente richiedente allo svolgimento delle funzioni. La verifica è svolta dalla Provincia sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le specifiche funzioni esercitate dalla Comunità montana. Detta funzione è svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e con le competenti autorità dello Stato, in particolare per quanto attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato fino all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi dalla Regione Emilia-Romagna.
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, nonchè adottano tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.
Art. 178
Procedure per l'applicazione della legge n. 185 del 1992 Sito esterno
1. I Comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma 1, dell'art. 66 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno. Tale atto è trasmesso, entro trenta giorni dalla cessazione dell'evento, alla Provincia o alla Comunità montana competenti per territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
2. L'individuazione è trasmessa, inoltre, alla Regione entro il medesimo termine ai fini della dichiarazione d'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui alla L.14 febbraio 1992, n. 185 Sito esterno.

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