LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999
Capo IV
Beni e attività culturali, spettacolo e sport
Sezione I
Beni e attività culturali
Art. 208
Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli Enti locali al fine di valutare le opportunità e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale, anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti allo Stato.
2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione è trasferita agli Enti locali ai sensi del D. Lgs. n. 112 del 1998 sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali di Enti locali e di interesse locale.
3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali:
a) favorire l'ottimale esercizio dell'attività di gestione dei beni culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione e gli Enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi, nonchè l'attività e lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione sovracomunale e di area vasta;
b) individuare standards scientifici, organizzativi e di fruizione per la gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali;
c) programmare gli interventi regionali attraverso programmi poliennali e piani annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 210;
d) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali, in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e altri accordi tra Stato ed enti pubblici e privati;
e) perseguire la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali tramite la Conferenza Regione- Autonomie locali.
4. La Regione adegua la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, recante " Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia- Romagna ", anche in relazione alle funzioni attribuite alla Regione e agli Enti locali dal D. Lgs. n. 112 del 1998 .
Art. 209
Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali
1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attività di conservazione dei beni culturali. A tale fine:
a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione nelle reti nazionali delle banche dati regionali; coopera inoltre alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di conservazione e di restauro;
b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.
2. Gli Enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali per formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.
Art. 210
Commissione per i beni e le attività culturali
1. La Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del D. Lgs. n. 112 del 1998 è la sede di concertazione tra lo Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività.
2. La Commissione è costituita su iniziativa della Regione.
3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998 , provvede, con proprio decreto, alla nomina del presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali dei Comuni e delle Province sono individuati tra esperti del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali nelle rispettive amministrazioni.
5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20% dell'indennità di carica dei consiglieri della Regione.
6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta.
Sezione II
Spettacolo
Art. 211
Principi
1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo secondo i seguenti principi e criteri generali:
a) persegue la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali nell'attuazione della politica di intervento nel settore dello spettacolo, tramite la Conferenza Regione - Autonomie locali;
b) collabora con lo Stato, unitamente agli Enti locali, nella programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nell'offerta e nella fruizione di spettacolo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di forme di coordinamento sovracomunali e di area vasta e favorendo la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico- orchestrali.
Art. 212
Funzioni della Regione
1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) l'attuazione, con la compartecipazione degli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;
b) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i diversi soggetti, nonchè la circuitazione e fruizione delle produzioni sul territorio regionale, l'ampliamento e la mobilità del pubblico;
c) il consolidamento della rete regionale dei teatri, incentivando forme coordinate di gestione e di promozione, anche in relazione a finalità turistiche;
d) la promozione ed il sostegno, in accordo con gli Enti locali, della stabilità dei soggetti operanti nello spettacolo, tramite partecipazione diretta e convenzioni;
e) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;
f) il concorso, nell'ambito della Conferenza Unificata, alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
g) lo svolgimento di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli Enti locali e gli operatori del settore.
Art. 213
Funzioni degli Enti locali
1. Spettano agli Enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:
a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;
b) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
c) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;
d) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
e) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti;
f) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.
2. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:
a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture, come i teatri municipali, o di strutture di soggetti privati convenzionati, anche tramite la costituzione di organismi consortili;
c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione ed adeguamento di sedi ed attrezzature destinati allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.
Sezione III
Sport
Art. 214
Attuazione dell'art. 157 del D. Lgs. n. 112 del 1998
1. In attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998 la Regione elabora i programmi previsti dal comma 1 dell'art. 157 del decreto stesso.
Art. 215
Adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti principi:
a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, in collaborazione con Enti locali, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati;
b) approva, sulla base delle proposte degli Enti locali, il programma regionale per la realizzazione di impianti e di spazi destinati alle attività sportive, con particolare riguardo al riequilibrio territoriale;
c) sostiene attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza e di livello almeno regionale;
d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;
e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI, le autorità scolastiche e gli enti di promozione sportiva;
f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore e definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività rivolte ai fruitori.
Art. 216
Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 1985
1. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della L.R. 4 aprile 1985, n. 11, recante " Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche ", come modificata dalle leggi regionali 6 settembre 1993, n. 33, 3 febbraio 1995, n. 7 e 12 maggio 1997, n. 13.
2. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto all'art. 211, le funzioni del Comitato tecnico previsto dagli articoli di cui al comma 1 sono svolte da un gruppo di lavoro composto da personale regionale esperto nel settore dello spettacolo, costituito dal direttore generale competente per materia.