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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Titolo VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE REGIME AUTORIZZATORIO
Capo I
Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 217
Oggetto
1. Il presente capo detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale, anche attraverso la disciplina del servizio di polizia regionale e locale.
Art. 218
Finalità del sistema integrato di sicurezza
1. In attuazione della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare riferimento all'emergere di fenomeni di illegalità diffusa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale.
3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza privilegiano:
a) gli interventi integrati, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;
c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sulle attività svolte ai sensi del presente capo.
5. La Conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare i Prefetti e i Questori della Regione.
Art. 219
Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza
1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, e nel rispetto delle competenze ad essi spettanti, promuove:
a) il coordinamento degli interventi di cui al presente capo finalizzato al raccordo con quelli propri degli organi dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, per una efficace ed integrata presenza sul territorio, nonchè al raccordo dei sistemi formativi ed informativi;
b) la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di criminalità;
c) la costituzione, da parte delle amministrazioni locali, di forme di consultazione stabili che coinvolgano anche organismi associativi e di volontariato.
Sezione II
Promozione della sicurezza
Art. 220
Politiche e interventi
1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:
a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.
3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale e delle spese per investimenti.
4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 221
Comitato scientifico
1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente sezione la Giunta regionale si avvale di un comitato scientifico che coordina le attività di ricerca.
2. Il comitato è composto da un numero massimo di quindici qualificati esperti esterni e da altri esperti interni all'amministrazione nominati dalla Giunta regionale, la quale ne individua il coordinatore.
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 222
Servizio di polizia amministrativa regionale e locale
1. Il servizio di polizia amministrativa regionale e locale è esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi. Promuove, altresì, forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza in materia di polizia amministrativa regionale e locale.
Art. 223
Comitato consultivo per la polizia regionale e locale
1. E' istituito il Comitato consultivo per la polizia regionale e locale.
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti scelti, di norma, fra i comandanti di Corpi di polizia locale nominati dal Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali, e da due collaboratori regionali.
3. Il Comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni svolte dal servizio di polizia amministrativa regionale e locale.
4. Il Comitato opera sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, finalizzati alla realizzazione di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale.
5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.
Art. 224
Contributi regionali
1. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione, in forma associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini di cui alla sezione prima del capo primo del presente titolo, sulla base delle priorità, dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili.
2. Per l'istruttoria delle domande di finanziamento la Giunta regionale si avvale del Comitato di cui all'art. 223.
Art. 225
Funzioni di polizia municipale
1. I Comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale dalla L.7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno.
2. La Regione promuove le forme associative fra i Comuni relative all'esercizio delle seguenti funzioni:
a) assicurare la presenza costante sul territorio;
b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilità stradale, in particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti condizioni di mobilità ad elevato rischio;
c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti sul territorio.
3. La Regione promuove accordi fra i Comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1985 Sito esterno.
Art. 226
Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale
1. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione tutti i giorni dell'anno. A tal fine i Comuni adottano opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali di cui al capo III del titolo III.
2. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del Corpo di polizia municipale.
3. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto ogni 1000 abitanti. Nei Comuni di classe I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo non può essere inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.
Art. 227
Gestione associata dei servizi di polizia municipale
1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle Unioni, delle Associazioni intercomunali e delle Comunità montane.
2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, la forma associata disciplina l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali.
3. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzativo e strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio.
4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.
Art. 228
Funzioni delle Province
1. La Provincia esercita le funzioni di polizia locale nelle materie connesse alle proprie competenze.
2. A tal fine la Provincia può istituire un Corpo di polizia amministrativa provinciale.
Art. 229
Art. 229 Segni distintivi
1. Restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, come sostituiti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14.
Art. 230
Regolamento di polizia locale
1. Le Province, le Comunità montane e i Comuni singoli o associati, in cui sia operante un Corpo o servizio di polizia locale, ne definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attività e le funzioni.
2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i Comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della L.8 giugno 1962, n. 604 Sito esterno, in responsabile del Corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i Comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora specifiche disposizioni contrattuali o legislative innovino l'attuale classificazione dei Comuni, la Giunta regionale provvede a dettare, con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.
3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli Enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonchè di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di funzionalità.
Art. 231
Formazione professionale
1. La Regione, nell'ambito delle attività previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.
2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione, costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale.
3. Le modalità di ammissione ai corsi di cui al presente articolo, la loro durata e tipologia, nonchè i criteri di preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 232
Adeguamento
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute, nonchè ad adottare le norme regolamentari in essa previste.
Art. 233
Competizioni su strade regionali
1. E' trasferito alle Province il rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'art. 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre Province interessate. Del provvedimento è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

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