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Documento storico: Testo Coordinato

Titolo VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Capo I
Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 217
abrogato
Art. 218
Finalità del sistema integrato di sicurezza
abrogato
Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza
abrogato
Sezione II
Promozione della sicurezza
Art. 220
Politiche e interventi
abrogato
Interventi di rilievo locale
abrogato
Interventi di rilievo regionale
abrogato
Art. 221
Comitato scientifico
abrogato
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 222
Servizio di polizia amministrativa regionale e locale
abrogato
Comitato consultivo per la polizia regionale e locale
abrogato
Art. 224
Contributi regionali
abrogato
Art. 225(6)
Funzioni di polizia municipale
abrogato Sito esterno
Art. 226
Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale
abrogato
Art. 227
Gestione associata dei servizi di polizia municipale
abrogato
Art. 228
Funzioni delle Province
abrogato
Art. 229(23)
Segni distintivi
abrogato
Art. 230
Regolamento di polizia locale
abrogato
Art. 231
Formazione professionale
abrogato
Art. 232
Adeguamento
abrogato
Art. 233

(già modificato comma 2 da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n. 36;

poi sostituito da art. 1 L.R. 19 dicembre 2002 n. 36)

Competizioni su strada
1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:
a) comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;
b) province, nei rimanenti casi.
2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre province interessate.
4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.
5. Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.
6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

" Art. 8

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati

ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel

testo previgente alla presente legge restano validi. "

Si riporta di seguito l'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 8:

" Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1

dell'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni

le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi

dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale

pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione,

previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. "

Per errore materiale la legge è da intendersi la

seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

" Art. 8

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati

ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel

testo previgente alla presente legge restano validi. "

Si riporta di seguito l'art. 7 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

" Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3

dell'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno, agli scarichi

delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni

previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art.

12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7. "

Per errore materiale l'anno è da intendersi 1986.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 è entrato in vigore il 2 aprile 1999.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente:

L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4

maggio 2001 n. 12: " Le autorizzazioni provvisorie

rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,

n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla

presente legge, restano valide sino alla conclusione del

relativo procedimento di concessione, ferma restando la

possibilità per l'autorità competente di modificare o

revocare l'autorizzazione medesima ".

L'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato

dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la

disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della stessa

L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 162 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 163 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 164 bis risulta aggiunto in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 167 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della L.R. 4

maggio 2001 n. 12: " Le disposizioni di cui all'art. 167

della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 nel testo previgente alle

modifiche apportate dalla presente legge continuano ad

applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione dei

contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora

conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge

".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 167 ter risulta aggiunto in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo

VI " Viabilità ".

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente:

L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo

seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo

seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

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