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Documento storico: Testo Coordinato

Titolo IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984
abrogato
Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992
abrogato
Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994
abrogato
Art. 237
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997
1.
Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante " Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale " la locuzione " La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza possono " è sostituita dalla locuzione
" La Regione, nel rispetto delle competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può ".
2. Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997.
Art. 238(7)
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo VI della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per l'esercizio di funzioni delegate, presso le amministrazioni destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione, a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.
2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresì agli oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1.
3. L'art. 5 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001. (NOTA 1)
4. abrogato
5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni banditi in attuazione della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2. Dette graduatorie potranno essere utilizzate per il periodo di loro vigenza anche per la copertura di posti istituiti in applicazione del comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994.
6. In attuazione dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, come sostituito dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale procedono alla proporzionale riduzione delle rispettive dotazioni organiche.
Art. 239
Abrogazione di norme delle leggi regionali n. 27 del 1985 e n. 51 del 1992
1. Sono abrogati gli articoli 1, 16 e 27 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, recante " Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali ".
2. E' abrogato l'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, recante " Partecipazione della Regione alle spese per il funzionamento per l'esercizio delle deleghe ".

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

" Art. 8

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati

ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel

testo previgente alla presente legge restano validi. "

Si riporta di seguito l'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 8:

" Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1

dell'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni

le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi

dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale

pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione,

previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. "

Per errore materiale la legge è da intendersi la

seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

" Art. 8

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati

ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel

testo previgente alla presente legge restano validi. "

Si riporta di seguito l'art. 7 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

" Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3

dell'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno, agli scarichi

delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni

previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art.

12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7. "

Per errore materiale l'anno è da intendersi 1986.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 è entrato in vigore il 2 aprile 1999.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente:

L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4

maggio 2001 n. 12: " Le autorizzazioni provvisorie

rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,

n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla

presente legge, restano valide sino alla conclusione del

relativo procedimento di concessione, ferma restando la

possibilità per l'autorità competente di modificare o

revocare l'autorizzazione medesima ".

L'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato

dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la

disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della stessa

L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 162 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 163 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 164 bis risulta aggiunto in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 167 risulta sostituito in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della L.R. 4

maggio 2001 n. 12: " Le disposizioni di cui all'art. 167

della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 nel testo previgente alle

modifiche apportate dalla presente legge continuano ad

applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione dei

contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora

conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge

".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 167 ter risulta aggiunto in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto

l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo

VI " Viabilità ".

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente:

L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo

seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo

seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

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