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Documento storico: Testo Coordinato

Titolo III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Capo I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 10
Principi generali per la ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) sussidiarietà, ai fini del conferimento della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica, territoriale ed organizzativa;
b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacità dell'amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti.
Art. 11
Funzioni dei Comuni
1. E' attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
2. I Comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio definiti ai sensi della presente legge.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai Comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali, definiti con le procedure dell'art. 23.
Art. 12
Funzioni delle Province
1. Le Province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni amministrative di area vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai Comuni singoli o associati, nonchè quelle individuate nella parte terza della presente legge.
Art. 13
Funzioni della Città metropolitana di Bologna
1. Saranno attribuite alla Città metropolitana di Bologna, dal momento della sua istituzione, tutte le funzioni coerenti con i principi stabiliti dalla presente legge e dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, di delimitazione della corrispondente area metropolitana.
Art. 14
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Svolge altresì le funzioni di coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema delle autonomie, attraverso le procedure di concertazione previste dalla presente legge.
3. Svolge inoltre, in coerenza con tale ruolo, le funzioni di programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle autonomie locali, nonchè le funzioni di alta amministrazione.
4. La Regione, al fine di garantire l'efficace coordinamento delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale, promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico ed informativo regionale che assicuri la connessione telematica fra la Regione e gli Enti locali stessi.
5. Compete alla Regione l'adozione delle misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con le modalità definite dall'art. 15, nonchè l'adozione, in via sostitutiva, degli atti omessi nell'esercizio di funzioni conferite nei casi previsti dall'art. 16.
Art. 15
Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite
1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati.
Art. 16
Potere sostitutivo
abrogato
Capo II
Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Art. 17
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente assegnate dalla L.29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno, collaborano con i Comuni, le Province e la Regione a svolgere le funzioni di competenza di questi ultimi, al fine dell'integrazione delle politiche economiche con quelle territoriali.
2. Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da attribuire specificamente agli enti funzionali e segnatamente alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, regolandone altresì i rapporti con la Regione e con gli altri Enti territoriali.
Art. 18
Controllo sugli organi
1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della L.29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno, fatte salve le limitazioni di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 19
Consultazione
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unione regionale delle Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di collaborazione.
2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, l'Unioncamere presenta ogni anno una relazione sulla attività delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti.
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unioncamere trasmettono alla Regione:
a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
b) il conto consuntivo e i relativi allegati;
c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.
Capo III
Forme associative e strumenti di integrazione dei Comuni
Art. 20
Forme associative
1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti nella Parte III, si intendono riferiti alle legge regionale di disciplina delle forme associative tra enti locali.
Associazioni intercomunali
abrogato
Comunità montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997
abrogato
Art. 23
Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, i Comuni, e in ogni caso quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa adottare tra quelle previste dal capo VIII della L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle Comunità montane le suddette funzioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti territoriali entro i quali devono essere costituite le forme associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia competente per territorio, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Le Province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti territoriali così determinati. In caso di inerzia delle Province si applicano le disposizioni di cui all'art. 16.
Art. 24
Programma di riordino territoriale
abrogato

Note del Redattore:

La L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 per cui anche i commi da 1 a 3 del presente articolo devono considerarsi non più vigenti

Si riporta di seguito l'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 8:

"Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457."

Per errore materiale la legge è da intendersi la seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si rinvia alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi succesive

Si riporta di seguito l'art. 7 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

"Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7."

Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

"Art. 8

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel testo previgente alla presente legge restano validi."

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4 maggio 2001 n. 12:

"Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima".

L'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 162 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 163 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 164 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 167 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della L.R. 4 maggio 2001 n. 12:

"Le disposizioni di cui all'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

L'articolo 167 ter risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

(Ai sensi dell'art. 31, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della succitata legge)

Si rinvia alla L.R. 12 maggio 1994, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive

Si rinvia alla L.R. 4 maggio 1982, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive

Si rinvia alla L.R. n. 7 del 1994 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive

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