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Documento storico: Testo Coordinato

Titolo V
Sviluppo economico e attività produttive
Capo I
Agricoltura
Art. 38
Esercizio delle funzioni
1. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dal D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 Sito esterno, secondo le norme di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34", come modificata dalla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31.
2. La Regione persegue la qualificazione dei sistemi agricolo- alimentari anche con le modalità e nelle forme della programmazione negoziata disciplinate dalla sezione III del capo V del titolo V, individuando le relative azioni nell'ambito di quelle previste dall'art. 64 in quanto compatibili.
3. Lo sportello unico per le attività produttive di cui al capo VI del titolo V svolge le proprie attività anche con riguardo alle imprese agricole e agroalimentari.
4. La concessione, l'erogazione, il controllo e la revoca degli aiuti nel settore agricolo e agroalimentare previsti dalla vigente legislazione regionale sono effettuati con riferimento alle tipologie e alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno in quanto compatibili.
Capo II
Artigianato
Art. 39
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione, degli Enti locali e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle funzioni in materia di artigianato così come definita dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 14 e 48 dello stesso decreto.
2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e provvede all'eventuale revisione delle stesse.
3. Resta ferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 40
Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo, nonchè:
a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province e agli Enti locali ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;
b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonchè delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
d) la promozione e l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni, il sostegno alle esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese;
e) il sostegno a progetti speciali di rilievo regionale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore;
f) la disciplina della convenzione con Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonchè i rapporti con gli istituti di credito;
g) le attività inerenti l'osservatorio regionale dell'artigianato e la connessione con il Sistema Informativo e Osservatorio Economico Nazionale (SIOE).
Art. 41
Funzioni delle Province
1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni:
a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonchè la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40;
c) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo.
2. Le Province esercitano inoltre le funzioni conferite alla Regione dall'art. 14 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno non ricomprese tra quelle riservate alla Regione o conferite ai sensi degli articoli 42 e 43.
3. Le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
4. Le Province possono, nel rispetto della normativa vigente, affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto del programma provinciale dell'artigianato.
Art. 42
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione regionale, ed in particolare dalla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e concorrono alla determinazione degli obiettivi e delle priorità contenuti nel programma provinciale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 41.
Art. 43
Funzioni delle CCIAA
1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 24.
2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del registro delle imprese.
Art. 44
Riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province con deliberazione della Giunta regionale, che determina altresì le modalità di trasferimento.
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
Art. 45
Rinvii
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs n. 112 del 1998 Sito esterno, la Regione adotta gli atti necessari per il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per assicurare il raccordo e il coordinamento con la legislazione regionale vigente. A tal fine, la Regione recepisce, in quanto applicabili, le indicazioni derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno e provvede alla disciplina dei comitati tecnici regionali e al raccordo con il sistema regionale dei Consorzi fidi e delle cooperative di garanzia per l'artigianato, nonchè con il sistema bancario.
2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento relativo alla procedura n. 96 "Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane" di cui all'Allegato 1 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonchè alle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane.
3. Fino alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, queste sono prorogate nella composizione vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 46
Modifiche alla L.R. n. 20 del 1994
1.
L'art. 15 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, recante "Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana", è abrogato.
2.
La lett. a) del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 è così sostituita:
"a) aumentino il capitale sociale di almeno il venti per cento;".
3.
Nel comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 sono soppresse le parole
"realizzato nel periodo previsto dal comma 2 o".
4.
Art. 47
Norma finale
1. Le Province esercitano le funzioni conferite dal presente capo a decorrere dall'anno successivo al subentro nelle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 45.
Capo III
Conferimento delle funzioni in materia di industria
Art. 48
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia dell'industria così come definita dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Le funzioni regionali in materia di industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale esercitata dalle imprese, in qualsiasi forma costituite, diretta alla lavorazione e alla trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonchè l'erogazione di servizi a sostegno di tali attività, fatte salve le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
3. La Regione esercita tutte le funzioni ed essa conferite ai sensi degli articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
4. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e provvede all'eventuale revisione delle stesse secondo quanto stabilito all'art. 56.
Art. 49
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni amministrative concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria;
b) la gestione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 53;
c) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
d) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;
e) la promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico;
f) la promozione di interventi per singoli settori industriali e per la cooperazione tra imprese;
g) il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;
h) lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle imprese;
i) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto macchine;
l) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa;
m) l'attuazione di programmi comunitari;
n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. La Regione svolge attività al fine di favorire la salvaguardia dei livelli di occupazione.
3. La Regione, in attuazione dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno, individua le procedure per la gestione degli interventi in materia di attività produttive industriali.
4. La Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree industriali anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 50
Funzioni degli Enti locali
1. Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali e possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali.
2. Gli Enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attività produttive di cui alla sezione III del capo V del presente titolo.
3. Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti:
a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle previsioni di cui al presente capo;
b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici, nell'ambito di quanto previsto al capo VI del presente titolo.
4. Ai Comuni competono le funzioni amministrative concernenti:
a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
b) la istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, nel rispetto delle previsioni del capo VI del presente titolo.
Capo IV
Cooperazione
Art. 51
Esercizio delle funzioni
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative destinate a programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
g) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività d'impresa in forma cooperativa.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.
Art. 52
Modifiche alla L.R. n. 22 del 1990
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22, recante "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione", è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il Consorzio può associare, sulla base del proprio statuto, in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge".
Capo V
Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno
Art. 53
Fondo unico regionale per le attività produttive industriali
1. E' istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui all'art. 54.
Art. 54
Programma regionale(25)
1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno, e per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta regionale può proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso.
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative.
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente:
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;
a bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane;
b) la qualificazione delle risorse umane;
c) l'attività nel lavoro autonomo e nelle professioni;
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 Sito esterno, di iniziative a sostegno delle aziende in difficoltà, in particolare per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 Sito esterno;
e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;
g) la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione e l'applicazione di metodologie di qualità totale basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di rischi, la tutela della salute, la qualità ambientale interna ed esterna alle imprese;
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione.
5. Il programma regionale sostiene altresì:
a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, e la capitalizzazione di impresa, nonchè la definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata;
c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonchè per l'internazionalizzazione delle imprese;
d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.
Art. 55
Modalità e procedure di intervento
1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.
2. Il Programma regionale, fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'art. 54, determina inoltre:
a) le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, nell'ambito delle procedure previste dal D.Lgs. n. 123 del 1998 Sito esterno;
b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.
3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.
Art. 56
Convenzioni
1. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, ne individua i necessari adeguamenti e definisce la loro modalità di stipula.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre ad affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti esterni l'erogazione dei contributi oggetto del programma regionale. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno.
Art. 57
Monitoraggio e valutazione del programma regionale
1. La Regione svolge l'attività di monitoraggio e valutazione del programma regionale di cui all'art. 54. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, sui risultati conseguiti dal programma stesso nell'anno precedente e sull'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi perseguiti.
Sezione II
Riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive industriali
Art. 58
Attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito
1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione. La Regione determina altresì i criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
2. La Regione può costituire propri fondi per interventi di concessione di garanzia, primaria e accessoria, presso soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, con i quali stipula apposite convenzioni. Le convenzioni definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie.
3. La Regione può intervenire anche mediante l'erogazione di contributi a favore dei consorzi e società consortili fidi di primo e di secondo grado dell'artigianato, della cooperazione e delle piccole e medie imprese, costituiti anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 3, nonchè i criteri relativi alla finalizzazione dei contributi stessi ovvero alla rifinalizzazione, secondo criteri definiti nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 54, di contributi precedentemente concessi, le modalità di controllo e di eventuale revoca degli stessi.
5. La Regione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, può sottoscrivere accordi integrativi con l'istituto tesoriere, ovvero con gli istituti tesorieri, ovvero con altri istituti di credito, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.
6. Gli accordi integrativi di cui al comma 5 definiscono l'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, i parametri di determinazione dei tassi di riferimento, i tempi e le procedure per la concessione dei finanziamenti.
7. Gli accordi integrativi definiscono, altresì, le tipologie di investimento aziendale prioritarie, nel quadro degli obiettivi di politica industriale definiti dal Programma regionale di cui all'art. 54.
8. La Regione può concedere contributi alle piccole e medie imprese al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati. In tal caso l'entità della riduzione del tasso di interesse è determinata dagli accordi integrativi di cui al comma 5.
Art. 59
Attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle piccole e medie imprese
1. La Regione realizza azioni finalizzate alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare attraverso iniziative volte a favorire il loro accesso al mercato dei capitali, nonchè attraverso la prestazione di garanzie su prestiti partecipativi e su acquisizioni di partecipazione al capitale di rischio delle imprese.
2. La Regione contribuisce al fondo costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi del D.L. 20 maggio 1993, n. 149 Sito esterno, convertito con modificazioni nella L.19 luglio 1993, n. 237 Sito esterno, e definisce criteri e modalità della concessione delle anticipazioni e per la selezione dei soggetti abilitati.
Art. 60
Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi per il trasferimento tecnologico
1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca applicata, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia, predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere:
a) lo sviluppo efficace e coordinato di:
1) iniziative di ricerca applicata e innovazione;
2) una rete per il trasferimento e la diffusione di conoscenze tecnologiche, aperta a Università, enti di ricerca, centri pubblici e privati, imprese singole e associate, realizzata anche in collaborazione con enti e strutture di ricerca nazionali ed internazionali;
3) iniziative comuni con i soggetti di cui al punto 2) per l'attuazione di un sistema regionale volto all'accrescimento della competitività tecnologica delle imprese;
b) l'impegno delle imprese nel campo della ricerca precompetitiva, della ricerca applicata, dell'innovazione, agevolando a tal fine sia l'accesso delle piccole e medie imprese, di aggregazioni di imprese e dei sistemi produttivi locali ai programmi nazionali e dell'Unione Europea, sia le attività specializzate rivolte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;
c) l'impegno delle risorse umane presenti nelle Università, negli Enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e di incontro tra domanda e offerta di innovazione.
2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 armonizza altresì la legislazione regionale vigente in materia di interventi inerenti il trasferimento tecnologico.
Art. 61
Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese
1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli 19 e 48 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, e in concorso con altri soggetti sostiene le seguenti finalità:
a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;
b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) la promozione degli investimenti esteri in Emilia-Romagna, anche con le modalità di cui all'art. 66; il monitoraggio di tali investimenti e di partecipazioni di imprese estere entro il territorio regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.
3. La Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove la costituzione di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi di internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo regionale ai sensi dell'art. 3 della L. 25 marzo 1997, n. 68 Sito esterno.
Sezione III
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata per lo sviluppo del sistema produttivo
Art. 62
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata
1. La Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo nelle diverse aree territoriali, promuovendo, con gli Enti locali, gli istituti e strumenti di programmazione negoziata, al fine, in particolare, di favorire ruoli e modalità di confronto e concertazione degli Enti locali e delle forze economiche e sociali, con il concorso delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
2. Costituiscono strumento di attuazione della programmazione negoziata regionale nel campo dello sviluppo del sistema produttivo, oltrechè gli istituti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, i progetti di sviluppo delle attività produttive di cui all'art. 64.
Art. 63
Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle attività produttive
1. I progetti di sviluppo delle attività produttive possono essere proposti dalla Regione, Enti locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.
2. Le Province adottano apposite modalità di concertazione al fine di conseguire l'intesa per la proposta del progetto di sviluppo. Alla concertazione partecipano i soggetti proponenti i progetti di sviluppo nell'ambito delle rispettive attribuzioni e quelli indicati al comma 1. Nell'ambito della concertazione i soggetti che assumono impegni per la realizzazione dei progetti concludono un'apposita intesa.
3. In attuazione degli interventi per i sistemi produttivi locali, anche ai sensi della legislazione nazionale, i progetti di sviluppo delle attività produttive riguardano ambiti territoriali corrispondenti al territorio provinciale o ad aree infraprovinciali caratterizzate da omogeneità economica e sociale, nonchè specifiche aree interprovinciali aventi caratteristiche di contiguità territoriale e fattori economici e produttivi comuni.
Art. 64
Progetti di sviluppo delle attività produttive
1. I progetti di sviluppo delle attività produttive definiscono:
a) la delimitazione territoriale del progetto;
b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto responsabile del progetto;
c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le tipologie di intervento;
d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;
e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti aderenti al progetto, nonchè l'indicazione del contributo regionale.
2. La Regione può fornire assistenza tecnica per la predisposizione del progetto di sviluppo delle attività produttive.
3. I progetti di sviluppo delle attività produttive prevedono di norma le seguenti tipologie di azioni:
a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;
b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per l'occupazione;
c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;
d) iniziative mirate alla promozione di attività economiche concernenti l'economia sociale e ambientale;
e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree ecologicamente attrezzate, nonchè la riqualificazione e il recupero infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.
4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3 è demandata ai Comuni competenti per territorio.
Art. 65
Convenzione di realizzazione
1. La Giunta regionale approva la convenzione di realizzazione del progetto di sviluppo delle attività produttive, verificata la sua coerenza con i propri strumenti di programmazione e con le altre tipologie di intervento in materia di attività produttive. La convenzione è stipulata con il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e ne prevede compiti e obblighi.
2. La convenzione di realizzazione contiene il piano finanziario previsto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 64, disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari, prevede gli impegni reciproci, quantifica l'apporto finanziario della Regione e stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali.
Art. 66
Intese istituzionali
1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno, intese istituzionali di programma con l'amministrazione centrale per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata inerenti agli obiettivi di sviluppo produttivo locale.
2. Con le modalità di cui al comma 1 la Regione concorre a promuovere con l'amministrazione centrale anche i contratti di programma di cui alla lett. e) del comma 203 della legge n. 662 del 1996 Sito esterno, per la promozione di programmi d'investimento e di sviluppo produttivo e occupazionale di imprese nazionali ed estere, singole o associate, sul territorio regionale, nonchè per l'attuazione di iniziative e progetti di investimento e collaborazioni produttive in aree del Mezzogiorno.
Sezione IV
Norme comuni
Art. 67
Interventi
1. La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art. 68, secondo quanto previsto dal Programma regionale e nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 55.
2. Gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per l'acquisizione di beni materiali e immateriali, nonchè di servizi strumentali al conseguimento degli obiettivi di qualificazione competitiva delle imprese, di cui al presente capo.
Art. 68
Soggetti beneficiari e regimi di aiuto
1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti beneficiari previste dalla legislazione statale di delega, nonchè dalla legislazione regionale vigente, possono essere finanziati, secondo quanto previsto nel Programma regionale ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da:
a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio della regione;
b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio della regione;
c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;
d) le imprese di cui alla lett. a) temporaneamente associate per la realizzazione di progetti comuni;
e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media impresa, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, limitatamente ai regimi autorizzati dalla Commissione Europea;
f) le associazioni imprenditoriali;
g) le associazioni dei consumatori e degli utenti;
h) le fondazioni aventi quali finalità statutarie la promozione e lo sviluppo del sistema delle imprese;
i) le Università, i centri di ricerca e i centri di servizio alle imprese;
l) gli Enti locali e loro società partecipate, le autonomie funzionali e loro associazioni.
2. Ai regimi di aiuto derivanti dal presente titolo si applica il regime di aiuto di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.
3. Qualora un regime di aiuto previsto dal programma regionale, ovvero dalla normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, deroghi a quanto previsto al comma 2, la Regione provvede alla notifica del medesimo alla Commissione europea, nel caso in cui non sia già stato notificato. L'attuazione del regime di aiuto è subordinata all'esito positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato dell'Unione europea.
Art. 69
Norma finale
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti di bilancio afferenti le leggi regionali 2 maggio 1983, n. 13, 22 novembre 1991, n. 31, 3 settembre 1992, n. 37, e 15 febbraio 1994, n. 9, confluiscono nel Fondo unico di cui all'art. 53.
2. Fino all'approvazione del programma regionale di cui all'art. 54, la Regione interviene a favore delle imprese secondo quanto stabilito dalle leggi indicate al comma 1.
Capo VI
Sportello unico
Art. 70
Sportello unico per le attività produttive
1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalità di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, nonchè all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno, fermo restando che la concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale lo sportello unico attiva, altresì, la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge regionale prevista dal D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno.
4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestività nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L.7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, per la realizzazione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
6. La Giunta regionale può concedere contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.
7. Nell'ambito delle attività di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, la Regione promuove la realizzazione di iniziative formative rivolte al personale addetto agli sportelli unici.
Art. 71
Assistenza e informazione alle imprese
1. In attuazione del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, la Regione in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese ed, in particolare, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi ivi compresi quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
2. L'attività di assistenza e informazione alle imprese è realizzata anche attraverso gli sportelli unici istituiti dai Comuni ai sensi dell'art. 70.
Capo VII
Fiere
Art. 72
Esercizio delle funzioni
1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite dall'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, nel quadro della più generale azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato.
2. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina l'attività fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale provvedimento provvede altresì al riordino degli enti fieristici, prevedendone la trasformazione in società di capitali e le modalità e i tempi per attuarla.
Capo VIII
Commercio
Art. 73
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia del commercio, così come definita dall'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita di cui all'art. 39 del D.Lgs n. 112 del 1998 Sito esterno.
3. Si intendono altresì ricomprese nella definizione della materia commercio le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 74
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio ad essa conferite dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 Sito esterno, nonchè quelle previste dagli articoli 5 e 6, dal comma 5 dell'art. 9, dall'art. 10, dal comma 3 dell'art. 12, dal comma 6 dell'art. 15 e dagli articoli 23 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno.
2. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni concernenti:
a) il coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;
b) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;
c) la costituzione di un osservatorio per la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio della rete distributiva.
Art. 75
Funzioni degli Enti locali
1. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti:
a) l'individuazione, nel rispetto del piano territoriale di coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali, nonchè la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 74.
2. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative loro conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno e dalla legislazione statale. Essi esercitano in particolare, le funzioni concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attività sanzionatoria relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento dei pubblici esercizi;
b) la definizione dei criteri per stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi posti nelle aree di cui al comma 17 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno;
c) la definizione dei criteri per la concessione di agevolazioni a favore degli esercizi di cui alle lettere a) e del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno;
d) l'individuazione, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno, delle aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale e la definizione delle attività incompatibili con le esigenze delle predette aree o edifici, ai soli fini della localizzazione e apertura degli esercizi di vendita. Sito esterno
Art. 76
Norma finale
1. Le Province esercitano le funzioni conferite dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 75 a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Capo IX
Relazioni con il sistema camerale
Art. 77
Rapporti con il sistema camerale
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di attività produttive e nell'interesse del sistema delle imprese, riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, anche per il tramite della loro Unione regionale, e tra queste ed il sistema degli Enti locali, mediante la sottoscrizione di accordi per iniziative comuni e programmi, in particolare per attività di analisi e ricerca sulla struttura economica regionale, per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche anche nazionali sul territorio regionale, nonchè per iniziative volte a coordinare le azioni in materia di servizi alle imprese.
2. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura cooperano con gli Enti locali ai fini della loro partecipazione alle politiche locali di sviluppo delle attività produttive, nonchè con i Comuni per la realizzazione degli sportelli unici di cui all'art. 70.
Capo X
Pesca marittima e maricoltura
Art. 78
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 Sito esterno.
Art. 79
Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse.
2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla lett. f) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.
3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di programmazione degli interventi, approva un programma annuale degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, che definisce modalità, criteri e priorità di attuazione degli interventi delegati.
Art. 80
Delega di funzioni
1. Sono delegate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei medesimi.
2. Le Province esercitano le funzioni loro delegate nel quadro della normativa regionale vigente in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, così come modificata dal presente capo.
Art. 81
Riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì le modalità di trasferimento.
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
Art. 82
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1979
1.
Al primo comma dell'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, recante "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche", le parole
"vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale"
sono sostituite dalle parole
"vanno indirizzate alla Provincia competente per territorio".
2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo, sesto e decimo dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979.
3.
Il nono comma dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Le Province provvedono, ad esclusione delle iniziative di cui alla lett. f) dell'art. 2, alla liquidazione e all'erogazione dei contributi, previo accertamento dell'attuazione delle iniziative attraverso i propri servizi".
4.
Al secondo comma dell'art. 9 della L.R. n. 3 del 1979 le parole
"della Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti
"della Provincia".
Art. 83
Norma finale
1. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente capo a decorrere dall'1 gennaio 2000.
Capo XI
Energia
Sezione I
Funzioni in materia di energia
Art. 84
Definizioni e funzioni della Regione
1. Il presente capo disciplina le funzioni relative alla materia energia conferite alla Regione dagli articoli 30 e 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività relative alla ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e le risorse geotermiche, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale, nonchè le attività inerenti la produzione e l'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.
2. Compete alla Regione la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica regionale, attraverso l'adozione del piano energetico regionale, nonchè l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la sua articolazione a livello territoriale. Il piano di cui al presente comma è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciale.
3. La Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la approvazione di programmi a dimensione regionale, nonchè di progetti di interesse regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
b) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilità finanziarie regionali per l'attuazione dei programmi e progetti di loro competenza, ivi compresi i piani comunali di cui al comma 1 dell'art. 86;
c) la promozione, nell'osservanza delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale, di attività di ricerca applicata, nonchè di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti ed istituti di ricerca;
d) la promozione dello sviluppo e qualificazione dei servizi energetici di pubblica utilità di interesse regionale;
e) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale;
f) la definizione delle procedure per la individuazione e la localizzazione, nel rispetto delle competenze dello Stato, di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;
g) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno entro i limiti fissati ai sensi della lett. i) del comma 1 dell'art. 33 del medesimo decreto;
h) la formulazione di intese con altre Regioni per le attività ed i servizi che interessano i rispettivi territori.
4. In materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso razionale dell'energia, la Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia o combustibile non tradizionali, ovvero di prototipi a basso consumo specifico, nonchè di iniziative utilizzanti tecnologie che non abbiano raggiunto la maturità commerciale e di esercizio, nel rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale;
b) la promozione della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;
c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Sito esterno;
d) l'assistenza agli Enti locali per le attività di informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia;
e) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.
5. Le determinazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 3 ed alle lettere b) e d) del comma 4 e le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali e degli Enti locali sono adottate sentita la Conferenza Regione-Autonomie Locali.
6. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite agli Enti locali, al fine di assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, nonchè ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione e delle funzioni amministrative di competenza regionale.
Art. 85
Funzioni delle Province
1. Le Province concorrono alla determinazione della politica energetica regionale secondo quanto previsto dal presente capo ed esercitano le seguenti funzioni:
a) la adozione di programmi e progetti di intervento finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, salvo quanto previsto per i Comuni dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 86;
b) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, nel rispetto delle competenze dello Stato;
c) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
d) le autorizzazioni inerenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;
e) le concessioni di coltivazione e le autorizzazioni per lo stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ad eccezione che nei giacimenti;
f) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
g) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative statali.
Art. 86
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni possono dotarsi di piani comunali relativi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili.
2. I Comuni esercitano le funzioni relative:
a) alla programmazione e alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti di teleriscaldamento che riguardino il territorio comunale, con particolare riferimento alla individuazione delle aree che risultano idonee alla realizzazione degli impianti e delle reti di teleriscaldamento nonchè dei limiti e dei criteri nel cui ambito deve essere privilegiato il ricorso all'allaccio e alle reti da parte di soggetti i cui immobili rientrino in dette aree, ai sensi dell'art. 6 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 Sito esterno;
b) alla formulazione e alla valutazione dei programmi e progetti per la riqualificazione energetica del sistema edilizio urbano, anche attraverso la formulazione di programmi integrati, ai sensi della legislazione regionale in materia.
3. I Comuni esercitano inoltre le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative statali.
Art. 87
Esercizio delle funzioni conferite
1. Le Province ed i Comuni esercitano le funzioni conferite ai sensi degli articoli 85 e 86 nel rispetto degli obiettivi della programmazione energetica regionale nonchè delle direttive regionali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in attuazione dei principi della semplificazione e dell'armonizzazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 88
Convenzioni
1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi con ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in applicazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 2 della L.25 agosto 1991, n. 282 Sito esterno, e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del piano energetico regionale e a fornire alle Province e ai Comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica locale.
Art. 89
Norma transitoria
1. Nelle more dell'adozione del piano energetico regionale, la Giunta regionale propone al Consiglio l'adozione di indirizzi generali di politica energetica regionale.
Sezione II
Semplificazioni in materia di distribuzione di energia elettrica
Art. 90
Modifiche alla L.R. n.10 del 1993(4)
omissis
Capo XII
Turismo
Art. 91
Esercizio delle funzioni
1. Le funzioni in materia di turismo conferite dagli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno sono esercitate dalla Regione e dagli Enti locali secondo quanto disposto dalle leggi regionali 4 marzo 1998, n. 7 e 11 gennaio 1993, n. 3.
Art. 92
abrogato

Note del Redattore:

La L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 per cui anche i commi da 1 a 3 del presente articolo devono considerarsi non più vigenti

Si riporta di seguito l'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 8:

"Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457."

Per errore materiale la legge è da intendersi la seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si rinvia alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi succesive

Si riporta di seguito l'art. 7 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

"Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7."

Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

"Art. 8

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel testo previgente alla presente legge restano validi."

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4 maggio 2001 n. 12:

"Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima".

L'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 162 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 163 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 164 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 167 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della L.R. 4 maggio 2001 n. 12:

"Le disposizioni di cui all'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

L'articolo 167 ter risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

(Ai sensi dell'art. 31, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della succitata legge)

Si rinvia alla L.R. 12 maggio 1994, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive

Si rinvia alla L.R. 4 maggio 1982, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive

Si rinvia alla L.R. n. 7 del 1994 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive

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