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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 122

(modificato comma 4 da art. 1 L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ,aggiunta lett. b bis) comma 4 da art. 53 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

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Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonchè di episodi acuti.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non può essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.
3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Comuni;
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Province.
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6, 15 e 17 del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203, secondo le modalità e le procedure fissate nel decreto medesimo;
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 203 del 1988;
b bis) autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 1988 per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.

Note del Redattore:

La L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 è stata abrogata dall' art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 per cui anche i commi da 1 a 3 del presente articolo devono considerarsi non più vigenti.

Si riporta di seguito l' art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 8:

"Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1 dell' art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La l ettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457."

Per errore materiale la legge è da intendersi la seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si rinvia alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi succesive

Si riporta di seguito l' art. 7 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

"Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell' art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7."

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell' art. 5, comma 2, della L.R. 4 maggio 2001 n. 12:

"Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell' art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima".

L' art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato dall' art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

(Ai sensi dell' art. 31, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della succitata legge)

Si rinvia alla L.R. 12 maggio 1994, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. 4 maggio 1982, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. n. 7 del 1994 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lett. a), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al presente articolo è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lettere b) e c), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo e l'autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria, di cui al presente articolo, sono ad ogni effetto sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lett. d), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, di cui al presente articolo, è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi del comma 3 dell' art. 31 L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali, istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

Ai sensi dell' art. 7 L.R. 9 ottobre 2009, n. 13, il rapporto sullo stato delle autonomie di cui al presente comma è presentato all'Assemblea legislativa e al Consiglio Autonomie Locali.

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