Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi
Art. 167

(prima sostituito da art. 31 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20) poi modificati rubrica, comma 3 e comma 5, aggiunta lettera b bis) al comma 2, aggiunti commi 3 bis e 4 bis da art. 79 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi aggiunta lett. b) ter al comma 2 e sostituito comma 3 bis da art. 6 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi modificata lett. b) e sostituita lett.c) comma 2 da art. 9 L.R. 18 luglio 2017, n. 16, poi aggiunta lett. c bis) comma 2 e sostituito comma 4 da art. 21 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, poi modificati commi 3 bis e 4 bis da art. 12 L.R. 1 agosto 2019, n. 17, in seguito sostituiti comma 1, comma 2 lett.a) e comma 5 da art. 5 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 )

Risorse per la rete viaria di interesse regionale
1. La Regione stanzia distintamente, e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse per la rete viaria di interesse regionale.
2. Tali risorse sono destinate a:
a) interventi per l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale ed opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter;
b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa o di risolvere specifiche criticità sulla rete provinciale;
b bis) interventi di costruzione e manutenzione sulle infrastrutture oggetto degli accordi previsti al comma 2 dell’articolo 165;
b ter) interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati, da disciplinare mediante convenzione;
c) opere, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi, volte alla sistemazione della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;
c bis) interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;
d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costituzione di un centro regionale di monitoraggio;
g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164 ter.
3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle province secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.
3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere b bis) e b ter), sono assegnate ... alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito nei relativi accordi e convenzioni approvati dalla Giunta regionale.
4. Le risorse specificamente autorizzate dal bilancio regionale per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) e c bis), sono assegnate con delibera della Giunta regionale alle Province interessate.
4 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente, secondo le modalità definite dalla Regione, informazioni relative agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché relative allo stato complessivo della rete di propria competenza.
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni o altri soggetti gestori di infrastrutture.
6. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse o complementari agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.
7. Le risorse di cui al comma 6 sono trasferite agli enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 6, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.

Note del Redattore:

La L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 è stata abrogata dall' art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 per cui anche i commi da 1 a 3 del presente articolo devono considerarsi non più vigenti.

Si riporta di seguito l' art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 8:

"Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1 dell' art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La l ettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457."

Per errore materiale la legge è da intendersi la seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si rinvia alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi succesive

Si riporta di seguito l' art. 7 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

"Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell' art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7."

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell' art. 5, comma 2, della L.R. 4 maggio 2001 n. 12:

"Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell' art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima".

L' art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato dall' art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

(Ai sensi dell' art. 31, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della succitata legge)

Si rinvia alla L.R. 12 maggio 1994, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. 4 maggio 1982, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. n. 7 del 1994 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lett. a), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al presente articolo è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lettere b) e c), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo e l'autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria, di cui al presente articolo, sono ad ogni effetto sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lett. d), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, di cui al presente articolo, è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi del comma 3 dell' art. 31 L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali, istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

Ai sensi dell' art. 7 L.R. 9 ottobre 2009, n. 13, il rapporto sullo stato delle autonomie di cui al presente comma è presentato all'Assemblea legislativa e al Consiglio Autonomie Locali.

Espandi Indice