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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 27

(sostituito comma 2 da art. 20 L.R. 26 aprile 2001, n. 11)

Durata in carica
1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Regione.
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 26.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinchè si proceda, ai sensi dell'art. 26, a nuove elezioni di tutti i componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25.
5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

Note del Redattore:

La L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 è stata abrogata dall' art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 per cui anche i commi da 1 a 3 del presente articolo devono considerarsi non più vigenti.

Si riporta di seguito l' art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 8:

"Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1 dell' art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La l ettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457."

Per errore materiale la legge è da intendersi la seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si rinvia alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi succesive

Si riporta di seguito l' art. 7 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

"Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell' art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7."

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell' art. 5, comma 2, della L.R. 4 maggio 2001 n. 12:

"Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell' art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima".

L' art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato dall' art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

(Ai sensi dell' art. 31, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della succitata legge)

Si rinvia alla L.R. 12 maggio 1994, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. 4 maggio 1982, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. n. 7 del 1994 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lett. a), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al presente articolo è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lettere b) e c), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo e l'autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria, di cui al presente articolo, sono ad ogni effetto sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lett. d), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, di cui al presente articolo, è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi del comma 3 dell' art. 31 L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali, istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

Ai sensi dell' art. 7 L.R. 9 ottobre 2009, n. 13, il rapporto sullo stato delle autonomie di cui al presente comma è presentato all'Assemblea legislativa e al Consiglio Autonomie Locali.

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