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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Art. 45
Responsabile del procedimento consiliare
1. Il Direttore generale del Consiglio regionale è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che la legge affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.
3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato consiliare ed impegnando e liquidando le spese relative.

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