LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999
Art. 46
Disposizioni organizzative per i referendum
1. Subito dopo l'indizione del referendum, la Giunta regionale nomina il dirigente responsabile dell'organizzazione dei compiti inerenti allo svolgimento del referendum, ed individua la struttura organizzativa cui fa riferimento tale funzione.
2. Il dirigente nominato ai sensi del comma 1 è responsabile del procedimento e non può delegare ad altri tale responsabilità.