LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
INIZIATIVA POPOLARE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Titolari del diritto di iniziativa popolare
1. In attuazione degli articoli 33 e 34 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi e delle proposte di istituzione di Commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio è esercitata:
a) da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
b) da ciascun Consiglio provinciale;
c) dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquemila abitanti.
Art. 2
Requisiti
1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che, in conformità con quanto previsto per i progetti di iniziativa consiliare, ne illustri le finalità ed il contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.
3. La proposta di istituzione di Commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio, deve indicarne l'oggetto e delimitarne la materia.
Art. 3
Limiti
1. L'iniziativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.
2. L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio. Per iniziativa si intende il deposito del testo della proposta a norma dell'art. 5.
Art. 4
Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa popolare
1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture del Consiglio e della Giunta regionale.
2. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 2, nonché i dati e le informazioni di loro competenza richiesti a norma del comma 1.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonché alle informazioni e ai dati che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.
4. Le facoltà previste al comma 1 spettano a ciascun Presidente di Amministrazione provinciale e a ciascun Sindaco o a un loro delegato.
Capo II
Iniziativa degli elettori
Art. 5
Esercizio dell'iniziativa popolare
1. Al fine di esercitare l'iniziativa popolare, tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa popolare, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per comune.
2. La data del deposito di cui al comma 1, e le date di tutti gli altri depositi previsti dalla presente legge, sono preventivamente concordate dai promotori con il Direttore generale del Consiglio, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 45, nel rispetto dei singoli termini previsti dalla legge.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa popolare. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela dell'iniziativa popolare. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito riporta le dichiarazioni, che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte al testo della proposta a norma della lett. a) del comma 1;
b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
d) circa gli incaricati di cui al comma 3.
6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla lett. a) del comma 1, siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, di cui agli articoli 40 e seguenti. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.
Art. 6
Esame di ammissibilità della proposta
1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:
a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
d) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.
2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione, della riunione in cui la Commissione inizierà l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Commissione ed illustrare la proposta prima che la Commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione deve dar conto nelle premesse del parere. La Commissione può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
3. La decisione di cui al comma 1 è comunicata, entro cinque giorni, al responsabile del procedimento che ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
Art. 7
Vidimazione dei fogli per le firme
1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge o della proposta. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto o della proposta.
2. Entro tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, di cui all'art. 6, gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, depositano all'Ufficio di Presidenza, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di tre mesi è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
3. Dopo il primo deposito effettuato entro il termine di cui al comma 2, sono consentiti ulteriori depositi entro i tre mesi successivi al primo deposito.
4. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, e ne consegna copia ai depositanti.
5. Entro dieci giorni dal deposito di cui ai commi 2 e 3 il responsabile del procedimento:
a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma 3 dell'art. 5, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.
Art. 8
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto o alla proposta, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:
a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 , come modificato dall'art. 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130 , e dall'art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 120 ;
b) i consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Art. 9
Esame di regolarità della proposta
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulla regolarità delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;
b) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. a) , comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
d) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 8, o con indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
8. La proposta di iniziativa popolare è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a cinquemila.
Art. 10
Trasmissione alla Commissione consiliare competente
1. Dopo la deliberazione, di cui al comma 7 dell'art. 9, che dichiara la regolarità della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio regionale trasmette la proposta alla Commissione consiliare competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
2. La Commissione consiliare informa tempestivamente della data in cui la proposta verrà discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.
3. La Commissione, a norma del regolamento interno del Consiglio, presenta al Consiglio la propria relazione.
4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione consiliare della proposta, senza che su di essa il Consiglio si sia pronunciato, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi.
Capo III
Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali
Art. 11
Modalità di presentazione della proposta
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto o la proposta sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. La proposta si considera presentata:
a) in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1.
3. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere più di 180 giorni.
4. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i comuni, in caso di difformità vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.
5. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare. La Commissione svolge l'esame di ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6.
6. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità da parte della Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare.
7. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 3. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.
Titolo II
REFERENDUM ABROGATIVO
Capo I
Richiesta di referendum abrogativo
Art. 12
Requisiti e condizioni
1. In attuazione dell'art. 36 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due Consigli provinciali.
2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 36 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.
3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi tributarie e di bilancio, e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
5. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale.
6. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.
Art. 13
Presentazione del quesito referendario
1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) il testo del quesito referendario, come precisato dall'art. 14, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;
c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario a norma della lett. a) del comma 1;
b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
d) circa gli incaricati di cui al comma 3.
6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui al comma 1, lett. a) siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di referendum, e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, di cui agli articoli 40 e seguenti. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.
8. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Consiglio e al Presidente della Giunta regionale la presentazione dell'iniziativa referendaria che non sia stata dichiarata improcedibile a norma del comma 7. Il Presidente della Giunta dispone la pubblicazione del testo del quesito sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 14
Quesito referendario
1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula: «volete che sia abrogato/a ...» seguita dalla indicazione della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.
2. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonché le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.
3. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parti di uno o più articoli di legge o di regolamento o di una o più parti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione.
4. Il quesito deve inoltre contenere la sintesi dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito e dimostrare l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.
5. Può essere omessa la sintesi del quesito quando le altre indicazioni di per sè soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.
6. Il quesito deve essere formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o amministrativi.
Art. 15
Ammissibilità del quesito referendario
1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi regionali di interesse generale;
b) al rispetto dei limiti posti al comma 4 dell'art. 36, dello Statuto regionale;
c) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 12;
d) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'art. 14;
e) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. Sempre ai fini della ammissibilità, la Commissione, in caso che il quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio.
3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione, della riunione in cui la Commissione inizierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Commissione ed illustrare il quesito referendario prima che la Commissione adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Commissione può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriore elementi di valutazione.
4. La Commissione comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:
a) al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà notizia al Consiglio regionale;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
Art. 16
Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'art. 14. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario.
2. Entro tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, di cui all'art. 15, gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13, depositano all'Ufficio di Presidenza, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di tre mesi è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
3. Dopo il primo deposito effettuato entro il termine di cui al comma 2, sono consentiti ulteriori depositi entro i tre mesi successivi al primo deposito.
4. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, e ne consegna copia ai depositanti.
5. Entro venti giorni dal deposito di cui ai commi 2 e 3 il responsabile del procedimento:
a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma 3 dell'art. 13, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.
Art. 17
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.
Art. 18
Esame di regolarità della richiesta di referendum
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulla regolarità delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;
b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è comunicato, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Se la deliberazione dichiara la validità della richiesta, è trasmessa, entro lo stesso termine, anche alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare.
8. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila.
Art. 19
Procedibilità definitiva del referendum
1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, entro trenta giorni successivi al ricevimento della deliberazione di regolarità di cui al comma 7 dell'art. 18, verifica:
a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.
2. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione delibera l'improcedibilità del referendum.
3. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum, procedendo, se necessario, alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la Commissione acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
4. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Commissione riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
5. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 risulta che la nuova disciplina modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione delibera l'improcedibilità del referendum.
6. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 risulta che la nuova disciplina è sostanzialmente uguale alla disciplina preesistente, la Commissione decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario.
7. Le decisioni di cui ai commi 2, 5 e 6 sono comunicate dal Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui all'art. 15, comma 4, i quali provvedono alla comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste.
Art. 20
Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazione contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:
a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del secondo Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12.
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.
6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare. La Commissione svolge l'esame di ammissibilità entro i successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 15.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.
Capo II
Svolgimento del referendum
Art. 21
Indizione del referendum
1. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza che dichiarano la validità delle richieste di referendum abrogativo sono trasmesse, a cura del responsabile del procedimento, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente della Giunta regionale.
2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Presidente della Giunta:
a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 1° luglio al 15 gennaio, decreta entro il 31 gennaio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno;
b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il 15 luglio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1 novembre e il 15 dicembre. Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.
3. Il decreto del Presidente della Giunta indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
4. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino ufficiale della Regione, è notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna ed è comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.
5. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta.
6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 3, 4, e 5, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta.
Art. 22
Concentrazione di istanze referendarie
1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto dall'art. 21, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari d'iniziativa popolare, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.
2. Il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione di cui al comma 1:
a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;
b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art. 14.
3. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta.
Art. 23
Norme di raccordo del procedimento elettorale regionale con quello nazionale
1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi concernenti disposizioni regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
2. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Giunta - nel rispetto dei principi di economia, di celerità e di accuratezza della operazioni di spoglio - sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum regionali.
3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa statale.
4. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.
Art. 24
Periodi di sospensione del referendum
1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei Comuni e delle Province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione.
2. I referendum abrogativi già indetti per una domenica che venga a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti, con decreto del Presidente della Giunta, alla prima tornata utile.
Art. 25
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo
1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, stabilisce, con decreto, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.
3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione, stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.
4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, Il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione, provvede, col decreto di indizione del referendum alla riformulazione del quesito referendario.
Art. 26
Disciplina della votazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia.
Art. 27
Ufficio regionale e Uffici provinciali per il referendum - Ufficio elettorale di sezione
1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del referendum, presso la Corte d'appello di Bologna e presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, rispettivamente, l'Ufficio regionale e gli Uffici provinciali per il referendum, di seguito denominati «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale».
2. L'Ufficio regionale è composto da tre magistrati nominati dal Presidente della Corte d'appello, il quale individua quale di essi svolge le funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio regionale.
3. Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati nominati dal Presidente del Tribunale, il quale individua quale di essi svolge funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti, per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio provinciale.
4. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge statale sui referendum abrogativi.
5. Gli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione sono determinati in conformità alle vigenti disposizioni statali.
Art. 28
Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'art. 14, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «Sì all'abrogazione» - «No all'abrogazione».
3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.
Art. 29
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione dei referendum. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non possa ultimare le operazioni entro il termine prescritto, vi provvede l'Ufficio regionale, osservate le procedure stabilite per i referendum statali.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano:
a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale;
b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dalle persone di cui al comma 3 dell'art. 13 con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata a norma del comma 2 dell'art. 8.
3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato a norma del comma 2 dell'art. 8, del segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell'Ufficio provinciale o regionale.
4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.
5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli Uffici provinciali e dagli Uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
Art. 30
Proclamazione dei risultati
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione della provincia, l'Ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione, all'Ufficio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13, o i loro delegati, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
4. L'Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge.
5. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo.
Art. 31
Reclami
1. Sulle osservazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'art. 30, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.
Art. 32
Dichiarazione di avvenuta abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.
2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Giunta può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.
Art. 33
Risultato del referendum contrario all'abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
Titolo III
REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO
Art. 34
Oggetto
1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi - a norma del comma 2 dell'art. 37, dello Statuto - tendenti a conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa i principi, gli indirizzi o gli orientamenti:
a) di proposte di legge o di regolamento regionali;
b) di proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio regionale, o della Giunta regionale, o del Presidente della Giunta regionale;
c) le proposte di mozioni o di risoluzioni che impegnino il Consiglio regionale, o la Giunta, o il Presidente della Giunta, all'adozione, secondo la rispettiva competenza, di atti legislativi, o regolamentari, o di provvedimenti amministrativi di interesse generale, indicandone i contenuti, i principi, gli indirizzi o gli orientamenti.
2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso di provvedimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.
Art. 35
Richiesta di referendum consultivo
1. La richiesta di referendum consultivo per gli atti di cui all'art. 34 può essere presentata esclusivamente:
a) dai titolari del diritto di iniziativa, di cui all'art. 27 dello Statuto, per le proposte di legge regionale e per le mozioni o risoluzioni, di cui alla lett. c) dell'art. 34, riguardanti atti legislativi regionali;
b) dai consiglieri regionali e dalla Giunta regionale, per le proposte di tutti gli atti di competenza del Consiglio;
c) dal Presidente della Giunta, sentita la Giunta, e dalla Giunta regionale, rispettivamente per le proposte di provvedimenti di competenza del Presidente e della Giunta.
2. Se la richiesta di referendum riguarda proposte di provvedimenti amministrativi destinati ad avere effetti diretti solo su una parte del territorio regionale, o mozioni o risoluzioni riguardanti tali provvedimenti, i richiedenti indicano il territorio la cui popolazione dovrà essere chiamata ad esprimersi.
3. La richiesta di referendum consultivo contiene, oltre alle eventuali indicazioni di cui al comma 2:
a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.
4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo da parte dei cittadini, a norma della lett. a) del comma 1, si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha facoltà di modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.
5. Nel caso di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio, dopo la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'art. 9, cura l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio della richiesta di referendum consultivo.
6. La presentazione al Consiglio regionale della proposta di referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce. Il Consiglio regionale delibera sulla proposta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.
Art. 36
Indizione del referendum
1. La deliberazione consiliare che approva la richiesta di referendum consultiva è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, specie se il referendum concerne vasti ambiti territoriali o un numero molto alto di elettori, se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 24.
Art. 37
Procedimento elettorale
1. Se il referendum riguarda la popolazione complessiva di almeno due province, si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami. Negli altri casi l'Ufficio provinciale, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 27, appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici elettorali di sezione e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla proposta oggetto del referendum.
2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
3. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 38
Esito del referendum ed efficacia
1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione consiliare referente.
Art. 39
Concorrenza di proposte
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento presentate dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.
Titolo IV
COMMISSIONE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI E D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 40
Istituzione della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare
1. È istituita la Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, quale organo autonomo ed indipendente della Regione incaricato di giudicare l'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e - ai sensi del comma 5 dell'art. 36, dello Statuto regionale - l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi, e di rendere i pareri previsti dalla presente legge.
2. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione sono rieleggibili una sola volta. Al rinnovo della Commissione si procede almeno tre mesi prima della scadenza.
Art. 41
Composizione ed elezione della Commissione
1. La Commissione è composta dal Difensore civico regionale, che la presiede, e da sei membri eletti dal Consiglio regionale, secondo le modalità di cui al comma 3, tra persone che siano in possesso di qualificate e documentate competenze in campo giuridico e che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere regionale.
2. Non possono far parte della Commissione:
a) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o in movimenti politici, o siano in atto titolari delle medesime cariche;
b) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari o componenti di organi regionali, o siano stati nominati a qualsiasi carica da parte di organi regionali, o siano in atto titolari di tali cariche;
c) coloro che intrattengano con la Regione, o che nei cinque anni precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di prestazione di lavoro, ad eccezione dei dipendenti regionali in quiescenza.
3. Il Consiglio elegge i componenti della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare a voto segreto. Ogni consigliere vota due nomi; risultano eletti i sei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti che per qualsiasi causa cessino anticipatamente dalla carica sono sostituiti seguendo la graduatoria risultante dai voti espressi dal Consiglio; a parità di voti prevale il più anziano di età. Nel caso in cui ciò non risulti possibile, come pure nel caso in cui la Commissione perda contemporaneamente metà dei componenti elettivi, si procede al rinnovo integrale della Commissione.
5. Ove si verifichi il sopravvenire di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne immediata notizia al Presidente della Commissione. Il Presidente trasmette l'informazione al Presidente del Consiglio regionale, che investe l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'apertura del procedimento di decadenza. La decadenza è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, al quale compete anche avviare e concludere gli eventuali procedimenti di revoca.
6. Ai componenti la Commissione sono dovuti i compensi stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa generale sulle nomine di competenza regionale.
Art. 42
Elezione del vicepresidente della Commissione
1. L'avvenuta elezione della Commissione è comunicata al Difensore civico, che provvede alla convocazione di insediamento. In tale occasione, la Commissione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 43
Sede e strutture di servizio
1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha sede presso il Difensore civico della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Difensore civico assicura il buon andamento dell'attività e dei lavori della Commissione consultiva mettendo a sua disposizione il personale e le attrezzature necessarie.
Art. 44
Sedute e deliberazioni della Commissione
1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute. Le assenze a più di tre sedute senza giustificato motivo, a giudizio del Presidente della Commissione, comportano la decadenza dalla carica. La decadenza è proposta dal Presidente della Commissione, ed è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Il Presidente della Commissione stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle sedute, nonché, sentita la Commissione, le modalità di convocazione delle sedute.
3. Il Presidente nomina un relatore per ogni argomento sottoposto alla Commissione.
4. La Commissione delibera validamente con la presenza di quattro componenti, compreso il Presidente, ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni consultive, la Commissione è tenuta a sentire i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13 e ad acquisire le loro osservazioni e memorie scritte, dando atto del loro esame e della loro rilevanza nel testo dell'atto consultivo.
6. I componenti della Commissione non possono astenersi o non prendere parte alla votazione. I commissari che dissentono dalla decisione della Commissione possono presentare relazioni dissenzienti, che vengono allegate alla deliberazione.
7. La Commissione può disciplinare il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti.
Titolo V
NORME PROCEDURALI COMUNI
Art. 45
Responsabile del procedimento consiliare
1. Il Direttore generale del Consiglio regionale è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che la legge affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.
3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato consiliare ed impegnando e liquidando le spese relative.
Art. 46
Disposizioni organizzative per i referendum
1. Subito dopo l'indizione del referendum, la Giunta regionale nomina il dirigente responsabile dell'organizzazione dei compiti inerenti allo svolgimento del referendum, ed individua la struttura organizzativa cui fa riferimento tale funzione.
2. Il dirigente nominato ai sensi del comma 1 è responsabile del procedimento e non può delegare ad altri tale responsabilità.
Art. 47
(sostituito articolo da L.R. 10 luglio 2006 n. 8)
Contributo per l'autenticazione delle firme
1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese, per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui:
a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 9;
b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. La Regione eroga le seguenti somme:
a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;
b) settanta (70) centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.
3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Art. 48
Spese
1. Fanno carico al bilancio della Regione:
a) il contributo per l'autenticazione delle firme di cui all'art. 47;
b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum abrogativi e consultivi, comprese quelle previste dall'art. 12 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, come sostituito dall'art. 52 della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35;
c) le spese per i compensi ai componenti della Commissione consultiva di cui all'art. 40;
d) le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti di seggi elettorali, che sono anticipate dai Comuni stessi.
Art. 49
Norme transitorie
1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti d'iniziativa popolare, costituita ai sensi della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35, e in carica all'entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni, modificate secondo le norme della presente legge, fino al termine della legislatura regionale in corso.
2. Per i procedimenti di iniziativa popolare e di referendum già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si osservano le seguenti regole:
a) le fasi già completate secondo la previgente normativa, restano disciplinate da tale normativa e conservano la loro validità;
b) le fasi non completate, sono disciplinate dalla presente legge;
c) in caso di dubbio o incertezza, si applicano le norme più favorevoli per i promotori dell'iniziativa popolare o del referendum.
Art. 50
Abrogazione
1. È abrogata la L.R. 25 ottobre 1997, n. 35. Restano comunque salve le modifiche, le sostituzioni e le abrogazioni da essa disposte.