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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 50-bis
Richiesta di istruttoria pubblica
1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea legislativa regionale può indire l'istruttoria pubblica individuando altresì il responsabile del procedimento. La richiesta di istruttoria pubblica può essere avanzata da almeno cinquemila persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tra:
a) i cittadini italiani residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in Comuni dell'Emilia-Romagna, gli stranieri e gli apolidi;
b) le persone che, al di fuori dei casi di cui alla lettera a), esercitano nel territorio dell'Emilia-Romagna, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o di studio.
2. Possono formare oggetto di istruttoria pubblica solo le proposte di atti normativi o amministrativi di carattere generale che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso siano di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.
3. La richiesta, scritta e motivata, deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa da un comitato promotore composto da non meno di venti elettori della Regione rientranti nella lett. a) del comma 1.
4. I cittadini di cui al comma 3 devono provvedere alla raccolta delle firme entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria all'Ufficio di Presidenza.
5. La raccolta delle firme è effettuata su fogli in carta libera, vidimati dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa, sui quali è indicato il procedimento per cui viene richiesta l'istruttoria pubblica.
6. I soggetti di cui al comma 1 appongono sui fogli vidimati di cui al comma 5 la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore ad un anno continuativo o, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, l'attività di lavoro o di studio esercitata, da almeno un anno, nel territorio regionale. Tali indicazioni devono essere accompagnate da corrispondenti certificazioni o comprovate da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle. Le firme sono presentate raggruppate per Comune. Per l'autenticazione delle firme si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 8.
7. I fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
8. Verificata la regolarità delle firme e delle certificazioni presentate, il Direttore generale dell'Assemblea legislativa, ove sia stato raggiunto il numero minimo di richiedenti previsto dallo Statuto, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa la richiesta di istruttoria pubblica. Il Presidente dell'Assemblea cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa della richiesta di istruttoria.
9. L'Assemblea legislativa può indire l'istruttoria pubblica entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 7.
10. L'apertura del dibattito pubblico sospende il procedimento su cui è stata avanzata la richiesta di istruttoria pubblica.

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