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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 50-quater
Modalità di svolgimento dell'istruttoria
1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa, che svolge funzioni di presidenza della seduta. Delle sedute relative all'istruttoria vengono redatti processi verbali, nella forma del resoconto sommario, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal responsabile del procedimento. Detti verbali sono allegati alla relazione finale.
2. La durata dell'istruttoria non può superare i trenta giorni dalla prima seduta, salvo proroghe motivate del Presidente dell'Assemblea per non oltre trenta giorni.
3. Il responsabile del procedimento stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra i soggetti coinvolti e in modo da promuovere la partecipazione degli stessi. Deve altresì assicurare la piena parità di espressione di tutti i punti di vista.
4. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.
5. Gli interventi dei partecipanti sono preceduti da una sintetica illustrazione della questione oggetto dell'istruttoria fatta dal Presidente dell'Assemblea e, se del caso, dal relatore del progetto di legge e dalla Giunta.
6. Conclusi gli interventi di cui al comma 5, tutti i presenti possono interrogare gli esperti, secondo tempi e modalità fissati dal Presidente dell'Assemblea.
7. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.
8. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica possono essere utilizzati per l'inserimento nel progetto di legge di una clausola valutativa ai fini del controllo sulla sua attuazione e del monitoraggio sui relativi effetti.
9. A conclusione dell'ultima seduta, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'istruttoria pubblica. Viene predisposta, a cura del Presidente stesso, una relazione che riferisce delle modalità di svolgimento dell'istruttoria, degli argomenti che sono stati sollevati e delle eventuali proposte conclusive cui ha dato luogo. Tale relazione viene acquisita come base dell'esame relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. Se si tratta di un provvedimento normativo, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno.
10. II responsabile del procedimento assicura adeguata pubblicità alla relazione di cui al comma 9.

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