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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 50-ter
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1. Il responsabile del procedimento, con idonei mezzi, dà pubblico avviso della convocazione dell'istruttoria pubblica. L'avviso reca l'indicazione della data e del luogo della prima seduta, da tenersi non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, e di quelle successive. L'avviso può anche prevedere la partecipazione dei soggetti interessati tramite videoconferenza. In ogni caso l'avviso di istruttoria è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.
2. Nei quindici giorni precedenti l'audizione, il fascicolo comprendente gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, è consultabile nelle modalità indicate nell'avviso.
3. Qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta, in quanto non compatibile con le categorie previste dallo Statuto, il responsabile del procedimento ne dà adeguata motivazione.

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