LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA
(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(sostituito da art.1 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Titolari del diritto di iniziativa popolare
1.1. In attuazione dell'articolo 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi è esercitata:
a) da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
b) da ciascun Consiglio provinciale;
c) dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.
Art. 2
(sostituito da art. 2 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Requisiti
1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.
Art. 3
(modificato comma 2 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Limiti
1. L'iniziativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.
2. L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea.Per iniziativa si intende il deposito del testo della proposta a norma dell'art. 5.
Art. 4
(sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa popolare
1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura assembleare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture dell'Assemblea e della Giunta regionale.
2. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 2, nonché i dati e le informazioni di loro competenza richiesti a norma del comma 1.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonché alle informazioni e ai dati che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.
4. Le facoltà previste al comma 1 spettano a ciascun Presidente di Amministrazione provinciale e a ciascun Sindaco o a un loro delegato.