LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA
(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo II
Iniziativa degli elettori
Art. 5
(sostituito comma 7 da art. 3 L.R. 27 maggio 2008 n. 8 , modificata alinea comma 1 e modificato comma 2 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Esercizio dell'iniziativa popolare
1. Al fine di esercitare l'iniziativa popolare, tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, depositano all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale:
a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa popolare, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per comune.
2. La data del deposito di cui al comma 1, e le date di tutti gli altri depositi previsti dalla presente legge, sono preventivamente concordate dai promotori con il Direttore generale dell'Assemblea, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 45, nel rispetto dei singoli termini previsti dalla legge.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa popolare. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela dell'iniziativa popolare. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito riporta le dichiarazioni, che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte al testo della proposta a norma della lett. a) del comma 1;
b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
d) circa gli incaricati di cui al comma 3.
6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla lett. a) del comma 1, siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Consulta di garanzia statutaria di cui all'articolo 69 dello Statuto. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.
Art. 6
(sostituito da art. 4 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Esame di ammissibilità della proposta
1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:
a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
d) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.
2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare la proposta prima che la Consulta adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse del parere. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
3. La decisione di cui al comma 1 è comunicata, entro cinque giorni, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.
Art. 7
(sostituito comma 1 da art. 5 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Vidimazione dei fogli per le firme
1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto.
2. Entro tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, di cui all'art. 6, gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, depositano all'Ufficio di Presidenza, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di tre mesi è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
3. Dopo il primo deposito effettuato entro il termine di cui al comma 2, sono consentiti ulteriori depositi entro i tre mesi successivi al primo deposito.
4. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, e ne consegna copia ai depositanti.
5. Entro dieci giorni dal deposito di cui ai commi 2 e 3 il responsabile del procedimento:
a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma 3 dell'art. 5, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.
Art. 8
(sostituito da art. 6 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorati l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:
a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", come modificato dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 "Modifica dell'articolo 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53 , in materia di autenticazione delle firme degli elettori", e dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Art. 9
(sostituito da art. 7 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Esame di regolarità della proposta
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulla regolarità delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;
b) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 8;
d) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 8, o con indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.
8. La proposta di iniziativa popolare è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a cinquemila.
Art. 10
(sostituito da art. 8 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Trasmissione alla Commissione assembleare competente
1. Ricevuta la deliberazione, di cui al comma 7 dell'articolo 9, che dichiara la regolarità della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale trasmette la proposta alla Commissione assembleare competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.
2. La Commissione assembleare informa tempestivamente della data in cui la proposta verrà discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.
3. La Commissione, a norma del regolamento interno dell'Assemblea, presenta all'Assemblea la propria relazione.
4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione assembleare della proposta, senza che su di essa l'Assemblea si sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell' Assemblea, la quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi.
Art. 10-bis
(inserito da art. 9 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Sottoposizione all'Assemblea di questione di rilevante interesse
1. I soggetti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 1 possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro sei mesi dalla trasmissione della proposta alla Commissione assembleare competente.
2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3 e 4, nonché le disposizioni del presente Capo, ad eccezione del comma 4 dell'art. 10 e delle lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 6.