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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Capo III
Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali
Art. 11
Modalità di presentazione della proposta
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto di legge sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.
2. I soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 1 possono altresì sottoporre all'Assemblea, con le medesime modalità di cui al comma 1, una questione di rilevante interesse, eventualmente presentando proposte anche in termini generali.
3. La proposta si considera presentata:
a) in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1.
4. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere più di centottanta giorni.
5. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Comuni, in caso di difformità vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.
6. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6. Non si applicano le lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 6 in caso di questione di rilevante interesse.
7. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità.
8. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.

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