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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 1
Titolari del diritto di iniziativa popolare
1.1. In attuazione dell'articolo 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi è esercitata:
a) da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
b) da ciascun Consiglio provinciale;
c) dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.

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