LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA
(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 24
(sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Periodi di sospensione del referendum
1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;
c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni e delle province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione.
2. I referendum abrogativi già indetti per una domenica che venga a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti, con decreto del Presidente della Giunta, alla prima tornata utile.