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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 29

(modificata lettera a) comma 2 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione dei referendum. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non possa ultimare le operazioni entro il termine prescritto, vi provvede l'Ufficio regionale, osservate le procedure stabilite per i referendum statali.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano:
a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale;
b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dalle persone di cui al comma 3 dell'art. 13 con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata a norma del comma 2 dell'art. 8.
3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato a norma del comma 2 dell'art. 8, del segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell'Ufficio provinciale o regionale.
4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.
5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli Uffici provinciali e dagli Uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

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