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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 4

(sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa popolare
1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura assembleare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture dell'Assemblea e della Giunta regionale.
2. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 2, nonché i dati e le informazioni di loro competenza richiesti a norma del comma 1.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonché alle informazioni e ai dati che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.
4. Le facoltà previste al comma 1 spettano a ciascun Presidente di Amministrazione provinciale e a ciascun Sindaco o a un loro delegato.

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