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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 5

(sostituito comma 7 da art. 3 L.R. 27 maggio 2008 n. 8 , modificata alinea comma 1 e modificato comma 2 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Esercizio dell'iniziativa popolare
1. Al fine di esercitare l'iniziativa popolare, tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, depositano all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale:
a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa popolare, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per comune.
2. La data del deposito di cui al comma 1, e le date di tutti gli altri depositi previsti dalla presente legge, sono preventivamente concordate dai promotori con il Direttore generale dell'Assemblea, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 45, nel rispetto dei singoli termini previsti dalla legge.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa popolare. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela dell'iniziativa popolare. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito riporta le dichiarazioni, che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte al testo della proposta a norma della lett. a) del comma 1;
b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
d) circa gli incaricati di cui al comma 3.
6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla lett. a) del comma 1, siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Consulta di garanzia statutaria di cui all'articolo 69 dello Statuto. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.

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