LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA
(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
(sostituito da art. 4 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Esame di ammissibilità della proposta
1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:
a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
d) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.
2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare la proposta prima che la Consulta adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse del parere. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
3. La decisione di cui al comma 1 è comunicata, entro cinque giorni, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.