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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 5
Verifica dei progetti di servizio civile
1. Gli obiettori e le ragazze e i ragazzi in servizio civile volontario non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie dell'organismo presso cui prestano servizio civile.
2. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine dell'espressione del parere sulla programmazione annuale prevista alla lettera a), comma 3 dell'art. 4 della presente legge.

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