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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 2 della L. n. 285/1997 Sito esterno, nonchè mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte 'spesà del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

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