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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce le bambine ed i bambini, le ragazze e i ragazzi come soggetti sociali autonomi, portatori di diritti propri e bisogni specifici di tipo fisico, psichico, relazionale, culturale, di partecipazione alla vita sociale e civile e sostiene la promozione di diritti ed opportunità finalizzate al miglioramento della loro qualità di vita, nonchè alla concreta affermazione della loro centralità nella vita sociale, anche in attuazione delle Leggi 28 agosto 1997, n. 285 e 27 maggio 1991, n. 176.
2. In particolare la Regione Emilia-Romagna persegue il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani:
a) promuovendo il rispetto dei loro diritti e dei loro bisogni nello sviluppo delle politiche e degli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;
b) promuovendo ed incentivando la realizzazione di progetti volti a favorire la loro autonomia, facilitare la loro mobilità negli spazi esterni in condizioni di sicurezza, la loro conoscenza ed esplorazione della città, la loro capacità di fruirla in modo pieno e corretto;
c) favorendo la loro partecipazione alla vita civile, ed in particolare alla definizione dei progetti, degli interventi e delle politiche di cui alle lettere a) e b).
3. La Regione, per perseguire le finalità della presente legge, promuove la collaborazione con gli Enti locali, con i Provveditorati agli Studi, con le associazioni di volontariato, con le cooperative sociali, con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. A tal fine può stipulare apposite intese.
4. La Regione promuove altresì progetti interregionali, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.
5. La Regione mantiene il raccordo con organismi e programmi nazionali ed internazionali per la creazione di una rete di " città amiche dell'infanzia " .
Art. 2
Azioni della Regione
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione coordina con gli indirizzi della presente legge gli interventi previsti dalle leggi di settore che abbiano ricadute sulla condizione dei bambini e delle bambine, delle e degli adolescenti, in particolare nei contesti urbani.
2. La Regione realizza inoltre le azioni seguenti:
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale e la percezione;
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualità ambientale delle città;
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO) caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di vita dei bambini e delle bambine;
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;
f) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale degli enti locali e degli addetti ai servizi di pubblica utilità per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale;
h) fornisce, su richiesta, assistenza tecnica agli Enti locali ed ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1;
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonchè sugli interventi previsti dalla presente legge.
3. Per realizzare le azioni di cui al comma 2 la Regione può stipulare apposite convenzioni.
Art. 3
Indirizzi per gli strumenti urbanistici
1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi ai Comuni per la redazione e la variazione degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e dei piani comunali di regolazione degli orari.
Art. 4
Progetti " Città amiche dei bambini e delle bambine "
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge i Comuni si dotano di progetti di intervento " Città amiche delle bambine e dei bambini " , orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle città.
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di realizzazione.
3. Per promuovere la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, ed in particolare degli interventi indicati ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 2, la Regione concede contributi ai Comuni sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla Giunta regionale. Tali contributi non potranno superare il 50% della spesa considerata ammissibile.
4. La Giunta regionale individua annualmente almeno un progetto pilota, tra quelli presentati dai Comuni, che si caratterizza per la particolare innovatività e trasversalità, al fine di sostenerne la realizzazione e promuoverne la conoscenza e la trasferibilità.
Art. 5
Coordinamento e monitoraggio delle azioni
1. La Giunta regionale assicura, definendone le concrete modalità e strumenti, il coordinamento delle azioni previste dall'art. 2.
2. La Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge e relaziona annualmente al Consiglio regionale.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 2 della L. n. 285/1997 Sito esterno, nonchè mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte 'spesà del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 dicembre 1999 VASCO ERRANI

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