LEGGE REGIONALE 04 maggio 1999, n. 7
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA "REGGIO CHILDREN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITÀ DI TUTTI I BAMBINI"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 7 maggio 1999
Art. 3
Rappresentanza nel Consiglio di amministrazione
1. L'autorizzazione alla partecipazione alla Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" è subordinata alla condizione che sia prevista una rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della medesima.