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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1999, n. 7

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA "REGGIO CHILDREN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITÀ DI TUTTI I BAMBINI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 7 maggio 1999

Art. 4
Diritti societari
1. I diritti conseguenti alle quote di proprietà della Regione Emilia-Romagna e la rappresentanza della Regione stessa nel Consiglio di amministrazione della Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti lo statuto della Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini".

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