LEGGE REGIONALE 04 maggio 1999, n. 7
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA "REGGIO CHILDREN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITÀ DI TUTTI I BAMBINI"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 7 maggio 1999
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.