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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/07/2004
2. Testo Coordinato22/12/1987
3. Testo Originale11/01/1985

Data di pubblicazione della legge modificante : 21/12/2007

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1999, n. 7

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA "REGGIO CHILDREN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITÀ DI TUTTI I BAMBINI"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2007, n. 26

Art. 4
Diritti societari
1. I diritti conseguenti alle quote di proprietà della Regione Emilia-Romagna nella Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti lo statuto della Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini".

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