Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/07/2004 | ||
2. | 22/12/1987 | ||
3. | 11/01/1985 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 21/12/2007
LEGGE REGIONALE 04 maggio 1999, n. 7
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA "REGGIO CHILDREN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITÀ DI TUTTI I BAMBINI"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(sostituito comma 1 da art. 7 L.R. 21 dicembre 2007, n. 26)
Diritti societari
1. I diritti conseguenti alle quote di proprietà della Regione Emilia-Romagna nella Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti lo statuto della Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini".