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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno, stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.
2. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile. A tal fine per i progetti individuati negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 sono valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale e sull'interazione tra detti fattori.
3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
4. Nel perseguire tali finalità la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive.
5. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno, sono esercitate con le modalità stabilite dalla presente legge.

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