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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 10
Esiti della procedura
1. L'autorità competente, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A., esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente. La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.;
b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A., prevista dagli artt. da 11 a 18.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, in caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A..
3. L'autorità competente provvede a far pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la decisione di cui al comma 1.
4. La verifica positiva di cui alla lett. b) del comma 1 obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
5. L'autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata richiesta la procedura di verifica (screening) nonchè l'indicazione dei relativi esiti.
6. Qualora l'autorità competente si pronunci, a norma della lett. c) del comma 1, per l'assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A., il proponente può richiedere l'indizione della conferenza di servizi prevista dall'art. 18, ai fini della definizione, nei 30 giorni successivi, degli elementi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 12. Alla domanda è allegato il piano di lavoro per la redazione del S.I.A..

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