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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 11
Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)
1. I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 4, sono corredati da un S.I.A., elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato C.
2. Qualora per la redazione del S.I.A. debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dall'autorità competente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L'autorità competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta.

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