Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 12
Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)
1. Per i progetti di cui al comma 1 dell'art. 11, è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare, volta alla puntuale definizione:
a) dei contenuti del S.I.A.;
b) della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 13.
2. Il proponente a tal fine presenta all'autorità competente un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del S.I.A..
3. Il S.I.A. deve comunque contenere le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto definitivo;
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonchè delle misure di monitoraggio;
e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
4. Per la definizione dei contenuti del S.I.A. nonchè della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 13, l'autorità competente convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 18.
5. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
6. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato di cui al comma 2 presentato dal proponente.
7. La definizione degli elementi di cui al comma 1, lett. a) e b), determinate ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento delle attività della conferenza di servizi di cui all'art. 18.

Espandi Indice