Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 13
Presentazione della domanda
1. La domanda per attivare la procedura di V.I.A., presentata allo sportello unico ovvero all'autorità competente, contiene il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'art. 12.
2. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
3. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.
4. E' in ogni caso facoltà del proponente presentare, per una sola volta, eventuali integrazioni.
5. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il proponente allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti soggetti alla procedura di V.I.A. anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.

Espandi Indice