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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 14
Deposito e pubblicizzazione
1. Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la Regione, le Province ed i Comuni interessati.
2. Sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente; l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto; l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. L'autorità competente trasmette, inoltre, il progetto ed il S.I.A., corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 13, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18 e agli enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio.

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