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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 16
Valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.)
1. L'autorità competente delibera la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a 105 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo II.
2. In materia di lavori pubblici la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), è resa nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 7, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di V.I.A. in corso.

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