Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 17
Effetti della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
1. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'art. 6 comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale.
2. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti di cui all'art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresì il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente.
3. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per le opere pubbliche, o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, può costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A., con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
4. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva, qualora comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della L.29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno, è trasmessa al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 9, dell'art. 82, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni.
5. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
6. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.
7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni.

Espandi Indice