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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 18
Conferenza di servizi
1. Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.
2. La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della L.7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, come modificato ed integrato dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127 Sito esterno.
3. L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente che può fornire le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla conferenza di servizi.
4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente su tutti gli atti di propria competenza.
5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.
6. Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5, del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno è reso, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti di gestione di aree naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi.
7. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14. Tale termine è ridotto a 85 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo II.
8. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od indagini di particolare complessità, l'autorità competente può prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine di cui al comma 7 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni. La proroga si applica anche al termine di cui al comma 1 dell'art. 16.

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