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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 21
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministro dell'Ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la L.3 novembre 1994, n. 640 Sito esterno.

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