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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 22
Monitoraggio
1. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.10 e al comma 5 dell'art. 17, nonchè informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
2. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Si avvale inoltre delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 5 della medesima legge regionale.

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