LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999
Art. 23
Controllo sostitutivo
1. Qualora la Provincia od il Comune non convochi la conferenza di servizi entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 18, il dirigente competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale della Regione l'invita a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, decorso il quale la Regione provvede all'indizione della conferenza di servizi.
2. Nei casi di attività produttive di cui all'art. 6, qualora l'autorità competente non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale entro il termine di cui all'art. 16, lo sportello unico provvede ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447
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3. Nei casi di progetti di cui all'art. 7, qualora la Provincia od il Comune non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) entro il termine di cui all'art. 16, si applicano i principi generali della legislazione regionale in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali.