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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 24
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonchè delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10.
2. Nei casi di impianti, opere o interventi realizzati senza aver acquisito la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva ovvero senza l'effettuazione della procedura di verifica (screening) in violazione della presente legge, l'autorità competente dispone la sospensione dei lavori nonchè la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Nei casi in cui il progetto è realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening), di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ovvero l'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) ed applica quanto disposto dal comma 2.

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